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L'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia

I presupposti necessari affiché possa manifestarsi questa modalità di acquisto a titolo originario della servitù. Guida all'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia


L'articolo 1062 del codice civile disciplina una particolare modalità di acquisto a titolo originario, propria delle sole servitù, che è quella cd. per destinazione del padre di famiglia.

Cos'è l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia

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In sostanza si tratta di una modalità di acquisto del peso che si verifica allorquando si provi in qualsiasi modo che due fondi divisi siano stati posseduti da un medesimo proprietario il quale ha posto o lasciato le cose in uno stato dal quale risulti una servitù.

La disposizione codicistica chiarisce che se i fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, ad esempio perché uno dei due è stato venduto o perché sono stati lasciati in eredità a soggetti diversi, è da intendersi attivamente e passivamente costituita una servitù a favore di e sopra ciascun fondo.

La limitazione alle sole servitù apparenti

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Come accennato, l'acquisto per destinazione del padre di famiglia riguarda le sole servitù. Bisogna però specificare che non tutte le servitù possono essere costituite attraverso tale modalità, ma soltanto le servitù apparenti.

L'art. 1061 c.c., infatti, chiarisce espressamente che le servitù non apparenti non possono essere costituite né per usucapione né per destinazione del padre di famiglia.

Nella sostanza, l'apparenza della servitù può essere desunta dalla presenza di opere permanenti, palesemente indirizzate ad esercitare il diritto in re aliena e chiare nel mostrarne le modalità di esercizio (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20 luglio 2009, n. 16842 e Gallucci A., Le servitù di passaggio, Giuffré, Milano, 2012).

A tal proposito la giurisprudenza ha recentemente precisato che il requisito dell'apparenza non è ad esempio desumibile soltanto dalla semplice esistenza di una strada o di un percorso tra i due fondi, essendo necessario che sia provata la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015 n. 1675).

In ogni caso, la necessità della visibilità delle opere è limitata al momento del sorgere del diritto, non essendo richiesto che essa permanga anche ai fini della successiva opponibilità del diritto a terzi (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2014 n. 4214).

La mancanza di una volontà contraria dell'originario proprietario

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Ulteriore presupposto indispensabile affinché possa aversi costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia è che manchi una volontà contraria del proprietario dei fondi espressa al momento della separazione.

Tale volontà, per essere ostativa, non deve essere manifestata per facta concludentia ma esplicitamente in una clausola contrattuale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 12 marzo 2008, n. 6520).

Nell'ipotesi in esame, quindi, in assenza di disposizioni relative alla servitù questa si costituisce ope legis per destinazione del padre di famiglia e non in virtù di una volontà negoziale diretta a darle vita, restando pertanto irrilevanti le considerazioni in ordine alle ragioni per le quali fu posto in essere lo stato di fatto che integra la fattispecie ed essendo sufficiente che esso, come visto, sia accertato nella sua oggettività (cfr. Spanò G., Le servitù acquisite per usucapione e per destinazione del padre di famiglia, Key Editore, Vicalvi, 2014 e Burdese A., Le servitù prediali, Cedam, Padova, 2007).

Data: 29/07/2015 10:30:00
Autore: Valeria Zeppilli