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I diritti di usufrutto, uso e abitazione e l'espropriazione forzata

Differenze e analogie tra i diritti di usufrutto, uso e abitazione, la pignorabilità dell'usufrutto e l'impignorabilità dei diritti di abitazione e di uso


di Valeria Zeppilli - Quali sono le differenze e le analogie tra i diritti di usufrutto, uso e abitazione, con focus sulla pignorabilità dell'usufrutto e sull'impignorabilità dei diritti di abitazione e di uso:

Diritto di usufrutto

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I diritti di usufrutto, uso e abitazione sono dei diritti reali limitati, ovverosia diritti che, in rapporto diretto con il bene che ne costituisce l'oggetto, coesistono con il diritto di proprietà, lo comprimono e lo privano delle facoltà essenziali di godimento.

Nel dettaglio, l'usufrutto consente di godere di una cosa mobile o immobile, facendone propri i frutti sia naturali che civili e con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica, ovverosia di non mutarne il carattere e la natura.

Il diritto di usufrutto, che può nascere per legge, per contratto o testamento o per usucapione, deve necessariamente essere limitato nel tempo: la sua durata, generalmente fissata per contratto, non può in ogni caso superare la durata della vita del suo titolare, se persona fisica, o, se persona giuridica, i trent'anni.

Se l'usufruttuario cede il suo diritto, la durata non potrà comunque eccedere la durata della vita del cedente.

Diritti di uso e abitazione

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Forme minori e più limitate del diritto di usufrutto sono i diritti di uso e di abitazione.

Nel dettaglio, il diritto d'uso si caratterizza per il fatto che il suo titolare può servirsi della cosa che ne è oggetto e può anche raccoglierne gli eventuali frutti, ma con il limite di quanto strettamente necessario ai bisogni suoi e della propria famiglia, da valutarsi in relazione alla sua condizione sociale.

Il diritto di abitazione, invece, attribuisce al suo titolare il diritto di abitare una casa, anche in questo caso nei limiti dei bisogni suoi e della sua famiglia.

Al contrario di quanto può dirsi per l'usufrutto, i diritti d'uso e di abitazione sono quindi diritti personalissimi, la cui funzione è soprattutto alimentare e di mantenimento. Essi non possono essere ceduti né dati in locazione, ma l'unico atto dispositivo che può essere posto in essere con riferimento ad essi è la rinunzia.

Proprio in questi aspetti risiede la differenziazione dell'uso e dell'abitazione rispetto all'usufrutto, alle cui norme, in quanto compatibili, essi sono comunque sottoposti.

La pignorabilità dell'usufrutto

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L'usufrutto è un diritto pignorabile e, quindi, aggredibile dai creditori del proprio titolare nonostante la nuda proprietà appartenga a un soggetto estraneo al debito.

Infatti, possono essere oggetto di pignoramento tutti i diritti reali immobiliari che sono alienabili.

In ogni caso, permane la temporaneità del diritto, che, in caso di usufrutto vitalizio, coincide comunque con la vita dell'originario titolare sottoposto a procedura esecutiva e non del nuovo titolare, che quindi potrà veder estinto il diritto ottenuto a soddisfacimento del credito dopo brevissimo tempo in caso di età avanzata del debitore.

Impignorabilità dei diritti di abitazione e uso

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Al contrario di quanto avviene per l'usufrutto, il diritto di abitazione non è pignorabile. La giurisprudenza prevalente, infatti, ritiene che in ragione della sua funzione di assolvere ad esigenze di natura familiare e del suo carattere personalissimo, ma soprattutto in considerazione del fatto che esso non è autonomamente trasferibile, tale diritto non possa essere oggetto di pignoramento.

In virtù delle medesime considerazioni, l'impignorabilità deve estendersi anche al diritto d'uso.

Del resto, i diritti di uso e di abitazione sono del tutto ignorati sia dall'articolo 2810 c.c., che stabilisce quali siano i beni oggetto di ipoteca, che dagli articoli 2814, 2815 e 2816 c.c., che disciplinano l'ipoteca.

Pignoramento del bene su cui grava diritto di abitazione

Con particolare riferimento al diritto di abitazione, viene spesso posta la questione di cosa accada se venga pignorato l'immobile sul quale esso grava.

In tal caso assume rilevanza fondamentale indagare se l'atto costitutivo del diritto di abitazione sia stato trascritto antecedentemente o successivamente la trascrizione del pignoramento: solo nel primo caso, infatti, il diritto reale di abitazione potrà essere validamente opposto ai creditori.

Data: 28/12/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli