Nulli gli accertamenti firmati dai falsi dirigenti: ancora una pronuncia dei giudici tributari
Il provvedimento che non reca una valida sottoscrizione è affetto da nullità assoluta. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, nella sentenza n. 2340/2015 (qui sotto allegata), riportandosi ai principi dettati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 37/2015 che ha dichiarato illegittime le nomine della maggior parte dei dirigenti delle agenzie fiscali.
Ponendosi nel solco dell'orientamento affermato dalla più recente giurisprudenza tributaria, anche la CTP di Bari nella pronuncia in esame ha ritenuto che una volta che sia stata eccepita la nullità assoluta per mancanza di una valida sottoscrizione, spetta all'Ufficio (nel caso di specie, all'Agenzia delle Entrate), l'onere di provare che il soggetto che ha sottoscritto l'atto aveva il potere di farlo anche con legittimo conferimento di delega.
Anche in quest'ultima sentenza vengono annoverati gli stessi principi, più volte accennati, ossia che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Pubblica Amministrazione deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso e lo stesso principio va applicato anche nei passaggi a funzioni superiori di dirigente.
Tra novità più importanti della sentenza della CTP rileva, infine, la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Qui di seguito sono elencate tutte le sentenze a favore dei contribuenti che considerano nulli gli accertamenti sottoscritti da dirigenti illegittimi:
CTP Bari, sent. n. 946/11/15 del 30.01.2015
CTP Frosinone, sent. n. 636 del 07.01.2015
CTP Reggio Emilia sent. n. 187/2014
CTP Reggio Emilia sent. n. 195/2014
CTP Palermo, sent. n. 1429 del 31.03.2014
CTR Bologna, sent. n. 1425/2014
CTP Campobasso sent. n. 138/13
CTPTrento, sent. n. 79 del 22.07.2013
Cass. sent. n. 14942 del 14.06.2013
CTP Messina, sent. n. 449 del 14giugno 2013
CTR Sicilia, sent. n. 134 del15.09.2011
CTP Asti, sent. n. 86 del 11.04.2011
CTP Torino, sent. n. 33 del14.03.2011
CTP Terni, sent. n. 195 del10.11.2010
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino