Responsabilità contrattuale medica: prescrizione decennale per i danni alla persona
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1547/2004) ha stabilito che alla
responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione.
Data: 13/08/2004
Autore: Cristina Matricardi