Inps: più facile la “transazione bonaria” sui debiti contributivi
di Marina Crisafi - Non servirà più alcuna garanzia per concludere la c.d. transazione bonaria sui debiti contributivi con l'Inps. Lo ha comunicato l'istituto con la circolare n. 148/2015 di ieri (qui sotto allegata), chiarendo che la proposta di accordo, per giungere alla definizione, con dilazione di pagamento, dei debiti, nelle procedure di concordato preventivo o ristrutturazione dei debiti, può essere presentata senza fideiussioni o garanzie reali.
Si tratta, in buona sostanza, dell'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare, esteso anche ai crediti contributivi e attuato dal d.m. 4 agosto 2009, che consente alle imprese di formulare una proposta di pagamento a rate (nel limite massimo di 60 rate mensili), con l'applicazione di interessi al tasso legale, nelle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti, non solo dei tributi di natura fiscale ma anche dei contributi previdenziali.
Con la circolare in commento, l'Inps ha modificato quanto stabilito in precedenza con il provvedimento n. 38/2010 che prevedeva, ai fini dell'accoglimento della richiesta di dilazione che la stessa fosse corredata da “apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell'importo definito nell'atto di transazione”.
Preso atto delle basse percentuali di accoglimento di tali istanze di accordo negli anni, di fatto impedite proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste e “allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un'azienda, in presenza di un'istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori” si legge nella circolare, l'Inps rettifica dunque le precedenti decisioni sul punto, chiarendo che “la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie”.
A fini di semplificazione, viene altresì eliminato l'obbligo, tra i documenti da allegare alla proposta, di presentare la “quietanza di pagamento degli aggi dovuti all'esattore in caso di crediti iscritti a ruolo”.
Le modifiche avranno effetto anche sulle domande pervenute e non ancora decise.
Data: 13/08/2015 19:00:00
Autore: Marina Crisafi