La Cassazione… in vacanza!
di Marina Crisafi - Anche la Cassazione ad agosto va in vacanza, ma persino in questo periodo di meritato relax per tutti, non mancano le sentenze dei giudici chiamati ad intervenire proprio sulle tematiche prettamente estive.
Dalla vacanza rovinata per il bagaglio arrivato in ritardo all'hotel infestato dagli insetti, passando per le responsabilità del bagnino e per il vicino che disturba in aereo, ecco una carrellata delle pronunce più “calde” della giurisprudenza di legittimità e non solo:
Bagaglio in ritardo? Sì al risarcimento ma c'è un tetto!
Sulla questione del danno per il bagaglio in ritardo le sentenze sono molteplici. Tra le più recenti, si segnala la n. 14667/2015, con la quale la Cassazione ha affermato che il passeggero che riceve il bagaglio dopo 14 giorni ha diritto al risarcimento come previsto dalla Convenzione di Montreal, ma secondo il tetto massimo dalla stessa fissato, ossia mille euro. Niente danno non patrimoniale ulteriore, dunque, perché tale somma copre ogni tipo di danno, di qualunque natura. Il caso riguardava una coppia in luna di miele in Venezuela e il ritardo nella consegna aveva causato alla donna uno stress per non aver potuto partecipare ai gran galà per la mancanza di abbigliamento idoneo (leggi: “Bagaglio in ritardo? Massimo mille euro per il risarcimento danni”)!
E se è il compagno di viaggio in ritardo?
E se ad arrivare in ritardo è la persona con la quale si è organizzato il viaggio? Una recente sentenza ha confermato il risarcimento del danno al marito di una donna bloccata alla frontiera perché sprovvista del visto richiesto dalla legge per i cittadini extracomunitari. Per la S.C. l'agenzia di viaggi è responsabile non solo per la moglie ma anche per il marito per non aver dato le informazioni necessarie per permettere ad entrambi di entrare nel Paese di destinazione, rovinando senza rimedio la vacanza (leggi: “Vacanza rovinata: Cassazione, le viene bloccata alla frontiera perché manca un visto? Agenzia di viaggi deve risarcire anche il marito”).
Paradiso sul depliant ma inferno nella realtà
Se il depliant del pacchetto vacanze acquistato promette un luogo da sogno, un vero e proprio paradiso in cui rinfrancarsi e divertirsi, lo stesso deve corrispondere alla realtà.
In un caso recente, la Cassazione (n. 1033/2013) ha riconosciuto un congruo ristoro al turista che aveva acquistato un pacchetto “all inclusive” da un'agenzia di viaggi, allettato dalle immagini proposte sul depliant. Arrivato a destinazione, di fronte all'amara sorpresa (nel luogo niente corrispondeva a quanto descritto), il turista ha citato agenzia e tour operator al fine di ottenere il ristoro del danno da vacanza rovinata. È bastato produrre in giudizio le fotografie del reale assetto del luogo di vacanza, che non reggevano minimamente il confronto con quelle del depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto (leggi “Danni da vacanza rovinata: Cassazione, se le foto del depliant travisano la realtà”).
Analogamente ha agito il Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 15634/2015, riconoscendo il danno da vacanza rovinata a una famiglia di turisti che in arrivo a Rio de Janeiro al posto del quattro stelle vista mare promesso, trovavano invece un hotel fatiscente e sporco, con insetti e scarafaggi come compagni di stanza (leggi: “L'hotel è sporco e scomodo? I danni li pagano agenzia di viaggi e tour operator”).
Quando la vacanza è “infestata” dagli insetti….
A proposito di insetti, se l'hotel è invaso da ospiti indesiderati, la vacanza non può certo dirsi di piacere e riposo. Su questo assunto, il Tribunale di Napoli in una recente sentenza (n. 9287/2015) ha liquidato 1.400 euro a testa a due turisti partenopei partiti per una vacanza in un villaggio all inclusive nel cuore del Mediterraneo e ritrovatisi infestati e morsi dagli insetti. Il danno è stato riconosciuto sulla base del diritto scaturente dalla formula tutto compreso di fruire di un soggiorno di piacere e riposo, che fa sorgere su chi vende il pacchetto turistico, la relativa obbligazione contrattuale. “Incastrato” dalle foto dei “morsi” prodotte in giudizio, il villaggio è stato ritenuto dunque responsabile della vacanza rovinata, non avendo integrato la prova del fortuito della forza maggiore (leggi “Vacanze rovinate dagli insetti? Il villaggio deve risarcire i danni”).
Di diverso avviso la Cassazione (Cass. Pen. N. 22384/2015), per la quale, nonostante possa risultare sgradevole il fatto di aver trovato la casa affittata per le vacanze infestata di acari, pulci e parassiti che, oltretutto, hanno determinato, con le loro punture, lesioni lievi agli ospiti, ci vuole ben altro per ottenere una condanna penale del proprietario e dell'agenzia immobiliare.
Per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, infatti, doveva dimostrarsi la prevedibilità dell'evento, per cui nulla è dovuto da chi ha affittato la casa vacanza se non ha provveduto ad un trattamento sanificante che non rientra nella normale manutenzione, se non è prevedibile la presenza degli ospiti indesiderati (leggi: “Casa vacanze infestata da insetti e parassiti? Non basta per condannare il proprietario”).
Il bagnino non deve mai allontanarsi
Il bagnino è tenuto a non spostarsi mai dalla sua postazione e ogni qualvolta se ne allontana non potendo svolgere le funzioni di soccorso e vigilanza assegnategli, è passibile non solo di sanzioni amministrative (cfr. Giudice di Pace Manfredonia 2010; conf. Cass. n. 13589/2006) ma anche di responsabilità penali, nel caso in cui dall'allontanamento derivi un ritardo nel prestare i dovuti soccorsi ai bagnanti.
Per i giudici, la condotta del guardaspiaggia può essere giustificata soltanto se lo stesso è impegnato in un altro intervento di soccorso (Trib. Rimini, 15 gennaio 2014) o se l'area da sorvegliare è così ampia da non consentire l'espletamento dell'incarico con la medesima attenzione in tutta la sua estensione (cfr. Cass. Pen. n. 38024/2012) (leggi: “Il bagnino deve sedere nella postazione di salvataggio”).
Attenti agli ombrelloni che volano!
Simbolo per eccellenza di sole, mare e spiagge, l'ombrellone può diventare un oggetto molto pericoloso. Se non è bene ancorato infatti può causare incidenti anche gravi. Ecco perché gli stabilimenti balneari sono tenuti a rispettare le regole dettate dalle Capitanerie di Porto e ancorare bene gli ombrelloni al terreno, in modo da evitare che gli stessi possano “volare” se scalzati dal vento. Se gli ombrelloni non sono a norma, in caso di lesioni, i bagnanti possono chiedere il risarcimento dei danni subiti ai gestori degli stabilimenti responsabili dell'evento.
In ogni caso, per la responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia la norma di riferimento è l'art. 2051 c.c., secondo la quale il risarcimento è dovuto dal custode del bene, salvo che lo stesso provi il caso fortuito. Per i giudici penali della Cassazione (cfr. Cass. N. 1500/2013), il caso fortuito è escluso se l'ombrellone è sradicato dal terreno a causa del vento, anche se forte, in quanto non si tratta di un evento imprevisto e imprevedibile.
Il gavettone di Ferragosto non s'ha da fa
Attenti ai gavettoni di Ferragosto, perché anche se l'idea di fondo è quella di uno scherzo innocuo, possono creare un “mare” di problemi.
In una sentenza di qualche anno fa un ottantenne perugino si è “beccato” una condanna per lesioni per essersi divertito a lanciare gavettoni al vicino di casa (che malauguratamente scivolava e finiva in ospedale), mentre una pronuncia più recente della Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestie a un altro “burlone” che si era dilettato un mondo a bagnare il vicino antipatico (Cass. n. 15956/2014).
E se i danni sono “fisici” cosa succede?
Quando la vacanza è rovinata non per lo stress e il disagio causato da un inadempimento dell'organizzatore, ma da un vero e proprio danno “fisico” che succede?
Per la Cassazione, ad esempio, nessuna responsabilità può essere attribuita al tour operator se il turista si procura una lesione durante un'escursione non organizzata e dallo stesso decisa.
È il caso di un uomo che durante una vacanza in Tunisia è stato leso nel corpo e nell'”orgoglio” a causa di una caduta da un dromedario, usato per una passeggiata in occasione di un'escursione nel deserto. Per il turista, il diritto al risarcimento sorge dall'obbligo del tour operator di “adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei propri partecipanti, senza lasciare l'effettivo controllo della loro incolumità fisica alla mera discrezionalità di uno sconosciuto prestatore locale di servizi”. Ma per il Palazzaccio (sentenza n. 9317/2015) il risarcimento danni non è affatto scontato visto che nel pacchetto turistico l'avventurosa gita in dromedario non era prevista ed è stata acquistata direttamente da operatori locali. Per cui nulla può pretendere il turista italiano dall'azienda dalla quale ha acquistato la vacanza.
Un altro caso, per la verità non ancora deciso, è accaduto ad un uomo per le lesioni fisiche alla schiena causate dalla posizione “costretta” in cui è rimasto durante il viaggio in aereo di 15 ore da Abu Dhabi a Sydney. Per colpa del vicino obeso che tossiva e sputava continuamente l'uomo ha chiesto di essere spostato ma non essendovi tale possibilità per ragioni di sicurezza è dovuto restare al suo posto, contorcendosi in posizioni anomale per tutto il viaggio al fine di evitare qualsiasi contatto col vicino ingombrante.
Una posizione che, a sua detta, gli ha causato gravi lesioni alla schiena per le quali ora ha chiesto alla compagnia Etihad Airlines un risarcimento danni di 160mila euro.
Vedremo come andrà a finire.
Data: 15/08/2015 08:50:00
Autore: Marina Crisafi