Guida in stato di ebbrezza
- Cos'è lo stato di ebbrezza
- Quando scatta il penale per l'alcool?
- Il decreto penale di condanna
- Tasso alcolemico per la sanzione amministrativa
- Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
- Lavori socialmente utili
- Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest
- Sanzioni per neopatentati e conducenti professionali
- Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza
- Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza
Cos'è lo stato di ebbrezza
Cosa prevede la guida in stato di ebbrezza?
La condotta di chi si pone alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche è sanzionata dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada. In particolare, chi si mette alla guida e presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,5 fino allo 0,8 incorre in una sanzione amministrativa, chi invece presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 commette un reato (vedi la Tabella per la stima del tasso alcolemico legale sul sito del ministero della salute).
Dette norme non contemplano l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze diverse dall'alcol, sia che si tratti di medicinali che di sostanze stupefacenti. Questa ipotesi, chiaramente non è priva di conseguenze sul piano legale, ma è punita autonomamente come reato dall'articolo 187 del Codice della strada.
Quando scatta il penale per l'alcool?
La guida in stato di ebbrezza è punito penalmente, come abbiamo anticipato, quando viene accertato che il conducente si è posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza (circostanza per la cui interpretazione leggi La guida in stato di ebbrezza è sanzionabile anche se l'auto è ferma?) e dopo gli accertamenti costui presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l. Non commette invece alcun illecito chi si trova in questa condizione, ma ha la qualifica di mero trasportato a bordo di un veicolo. La competenza per materia, in caso di reato, appartiene al Tribunale in composizione monocratica.
Il decreto penale di condanna
Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza per il superamento dei tassi alcolemici previsti, l'indagato, se non ha cagionato incidenti, può vedere definito il procedimento con il decreto penale di condanna. La pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se l'imputato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità.
- l'oblazione discrezionale a norma dell'art. 162 bis c.p. che prevede la conversione del reato in una sanzione amministrativa;
- il giudizio immediato;
- il procedimento ordinario in contraddittorio;
- il giudizio abbreviato;
- il patteggiamento;
- la messa alla prova, che se ha esito positivo comporta l'estinzione del reato.
Tasso alcolemico per la sanzione amministrativa
Il soggetto sanzionato in ogni caso può fare ricorso contro la multa, rivolgendosi al Giudice di Pace competente, innanzi al quale, con l'assistenza di un difensore di fiducia, può far valere i vizi formali e i vizi sostanziali che si riferiscono alla procedura di rilevamento dell'infrazione, compresa quella con la quale è stato misurato il tasso alcolemico.
Le modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico
L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell'immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol ingerita attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell'aria. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra.
La giurisprudenza però ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo anche attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare, etc.
Facoltà di farsi assistere dal difensore
Come vedremo meglio più avanti, la guida in stato di ebbrezza può configurare un reato quando il tasso alcolemico supera lo 0,8. In questi casi, grazie a numerosi interventi, anche della Corte di Cassazione, vengono in rilievo due articoli del codice di procedura penale.
Il primo è l'art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, ai sensi del quale: "Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia." Il secondo è l'art. 356 c.p.p richiamato, ai sensi del quale: "Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 (perquisizioni) e 354 (accertamenti urgenti anche su persone) oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2."
Fino a qualche tempo fa sussisteva, alla luce del dettato di queste due disposizioni, il dubbio sulla validità dell'alcol test effettuato sulla persona del conducente, senza averlo preventivamente avvertito della possibilità di chiedere l'assistenza di un difensore.
Dubbio che però è stato chiarito dalla SU n. 5396/2105 della Cassazione, che ha sancito la nullità dell'alcool test se il legale non viene avvertito. Il conducente che deve essere sottoposto all'etilometro quindi ha diritto ad essere assistito da un difensore e ad essere avvertito dalle forze di polizia di tale facoltà.
È pertanto un obbligo previsto dalla legge che deve precedere l'atto urgente ed irripetibile che sta per essere compiuto su un potenziale indagato (se il tasso supera gli 0,8 g/l). L'omissione dell’avviso comporta che la nullità potrà essere fatta valere anche dopo l'esecuzione del test, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado a carico del conducente, che è stato imputato del reato di guida in stato di ebbrezza.
Occorre tuttavia fare una precisazione, nel senso che, se la Polizia giudiziaria provvede ad avvertire il difensore, ma questo, a causa di impegni o problemi di altra natura, non è in grado di recarsi immediatamente sul posto, si potrà comunque procedere agli accertamenti previsti, anche in sua assenza.
Condanna e confisca
Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
Cosa rischia chi guida ubriaco?
Chi guida ubriaco, in base al tasso alcolemico rilevato, rischia di pagare multe salate, di subire una condanna penale (che diventa ancora più pesante se si provoca un incidente), di vedersi togliere diversi punti dalla patente e infine di andare incontro, in base alla gravità della condotta alla sospensione e alla revoca della patente di guida. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.
Sanzioni amministrative e penali
- In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170 e la sospensione della patente da tre a sei mesi a titolo di pena accessoria;
- in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione consiste nell'ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
I punti della patente
Aggravante delle ore notturne
Lavori socialmente utili
Esclusione dai lavori socialmente utili
Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest
Una sentenza piuttosto recente, ossia la n. 13682/2016 della Cassazione ha ritenuto però applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'etilometro, quanto previsto dall'art. 131 bis cp. che esclude la punibilità "quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."
L'organo giudicante, in base a quanto sancito da questa norma, valutate le modalità in cui il conducente ha manifestato il rifiuto all'etilometro, l'entità del pericolo o del danno e il grado di colpevolezza del soggetto, potrà pronunciare quindi sentenza di assoluzione con tutte le conseguenze che la legge prevede a favore dell'imputato, tra le quali l'assenza di addebito di sanzioni penali.
Sanzioni per neopatentati e conducenti professionali
I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 168 a euro 672 e la decurtazione di cinque punti sulla patente. Se poi il conducente che presenti i suddetti valori alcolemici provochi un incidente allora le sanzioni sono raddoppiate.
La guida in presenza di un tasso alcolemico compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, quella con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.
Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o di veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.
Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.
Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza
Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni. Inoltre, se l'incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.
La revoca comporta l'obbligo per il conducente di dover sostenere nuovamente l'esame di guida, consegue al giudizio penale e rappresenta una sanzione accessoria che diventa definitiva solo quando la sentenza di condanna o il decreto di condanna passano in giudicato.
La legge prevede inoltre che se all'incidente stradale consegue la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un'aggravante dell'omicidio colposo.
La messa alla prova per estinguere il reato di guida in stato di ebbrezza
Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza
Autore: Valeria Zeppilli