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Contratto apprendistato

L'apprendistato è il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, disciplinato dal d.lgs. 81/2015


Cos'è l'apprendistato

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Gli articoli da 41 a 47 del decreto 81, disciplinando l'apprendistato, lo suddividono in tre tipologie:

In via generale, il contratto deve avere forma scritta, solo ad probationem e non ad substantiam, ed indicare sinteticamente il piano formativo individuale. La sua durata non può essere inferiore a sei mesi.

Durante lo svolgimento del rapporto trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Ad eccezione delle questioni inerenti il piano formativo, la durata minima, la normativa in caso di licenziamento illegittimo e il recesso del contratto, che spettano esclusivamente alla legge, la disciplina complessiva dell'istituto è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale.

Formazione

Gli standard formativi vanno invece fissati con un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In ogni caso, la registrazione della formazione deve avvenire secondo le indicazioni del d.lgs. n. 13/2013 ed è di competenza dell'azienda per l'apprendistato del secondo livello, mentre per le altre tipologie spetta alle istituzioni formative e agli enti di ricerca.

Per le Regioni e le Province autonome ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

Apprendistato per la qualifica

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La prima tipologia di apprendistato è l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tale tipologia contrattuale può essere stipulata non solo nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche con studenti di scuola secondaria superiore, a partire dal secondo anno, con il chiaro intento di favorire il conseguimento del diploma e l'acquisizione di competenze professionali ulteriori rispetto a quelle previste dal piano formativo scolastico.

Il contratto di apprendistato di primo livello può poi essere stipulato, per una durata massima di due anni, anche con i giovani delle Province autonome di Trento e Bolzano che frequentano l'anno integrativo finalizzato all'esame di Stato di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010.

Possono essere assunti quali apprendisti di primo livello, in sostanza, i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di età e la durata del contratto varia a seconda che esso sia teso all'ottenimento della qualifica (tre anni) o del diploma professionale (4 anni).

È possibile poi prorogare il contratto di apprendistato, per massimo 12 mesi, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione superiore o del diploma professionale all'esito del corso annuale integrativo o nel caso in cui l'apprendista non abbia conseguito alcun titolo triennale, quadriennale, IFTS o il diploma professionale statale.

Il protocollo

Per poter stipulare un contratto di apprendistato di tale tipo, il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa di appartenenza del giovane. È proprio presso di essa, del resto, che si svolge la formazione esterna all'azienda per un orario non superiore al 60% di quello ordinamentale per il secondo anno di studi o al 50% per gli anni successivi.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Contratto di apprendistato retribuzione

Con riferimento agli aspetti retributivi, l'articolo 43 del d.lgs. 81/2015 prevede che il monte ore formativo esterno all'azienda non è retribuito, mentre quello interno all'impresa viene retribuito con un importo pari al 10% della retribuzione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento.

In ogni caso, la regolamentazione concreta e dettagliata dell'istituto è rimessa in concreto alle Regioni e alle Province autonome, con intervento suppletivo del Ministero del lavoro in caso di inadempienza.

Altri aspetti

Occorre precisare che il decreto prevede la possibilità di ricorrere a forme di apprendistato a tempo determinato per attività stagionali nelle Regioni e Province autonome dotate di un sistema definito di alternanza scuola lavoro nonché la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato di secondo livello dopo il conseguimento del titolo ed entro i limiti temporali massimi indicati dalla contrattazione collettiva.

Apprendistato professionalizzante

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L'apprendistato professionalizzante è quello finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.

La qualificazione professionale è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È interessante, poi, segnalare che, in assenza di diverse previsioni fissate dai contratti collettivi, il decreto 81 ha inserito, con riferimento a tale tipologia di apprendistato, una clausola di stabilizzazione legale del 20% degli apprendisti per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e vogliano assumere nuovamente con contratto di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

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L'apprendistato di alta formazione e ricerca, infine, può essere stipulato per procedere alla formazione universitaria, all'attività di ricerca e al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Possono essere assunti attraverso tale tipologia contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 ai 29 anni in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore, di un diploma professionale quadriennale integrato, di un certificato IFTS o dal diploma di maturità professionale ottenuto al termine del corso annuale integrativo previsto dalla normativa scolastica

Con riferimento al protocollo necessario per stipulare tale tipologia di apprendistato e alla retribuzione riconosciuta per le ore di formazione valgono le stesse regole previste per l'apprendistato del primo tipo.

È proprio all'apprendistato del primo e del terzo tipo che il legislatore ha affidato l'obiettivo di favorire, congiuntamente, un sistema duale di formazione e lavoro, sul modello tedesco.


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Data: 12/08/2020 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli