Casa familiare e scioglimento della comunione ereditaria
di Valeria Zeppilli – Quando su un medesimo bene sono chiamati all'eredità più soggetti, si è di fronte a quella che viene definita comunione ereditaria, che rende ciascuno degli eredi coinvolti contitolare dei diritti reali sul medesimo bene.
Per accordo tra tutti i soggetti interessati, per intervento dell'autorità giudiziaria, oltre che, ovviamente, per volontà del testatore, è in ogni caso possibile procedere allo scioglimento della comunione con assegnazione pro quota delle diverse porzioni del bene ai vari eredi, fermi restando tutti i limiti legali fissati dall'articolo 715 del codice civile, che disciplina i casi di impedimento alla divisione.
Le tutele del coniuge superstite
Nel procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, tuttavia, non è possibile trascurare le particolari tutele che il nostro ordinamento prevede in favore del coniuge superstite del de cuius.
Al coniuge, in particolare, anche se concorra con altri chiamati all'eredità, sono riservati, senza necessità di accettazione, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile e, nel caso in cui questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge o anche su quella riservata ai figli (v. art. 540, co. 2, c.c.).
Gli interessi che tale norma tutela sono non solo quelli, pur rilevanti, di carattere patrimoniale, ma anche quelli di natura strettamente affettiva, tanto che risulta irrilevante, ai fini della sua applicazione, valutare la sussistenza di uno stato di bisogno in capo al coniuge del defunto. Sempre in ragione di tali interessi, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, deve ritenersi che tale regola valga non solo per limitare le disposizioni testamentarie ma anche in caso di successioni legittime.
La decurtazione del valore dei diritti sulla casa familiare dalla quota riservata al coniuge
Circa la possibilità di decurtare il valore dei diritti di uso e abitazione dalla quota spettante al coniuge superstite in caso di scioglimento della comunione ereditaria per lungo tempo si sono sviluppati accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza.
Oggi, tuttavia, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4847 del 27 febbraio 2013, deve ritenersi che, nel caso in cui avvenga la predetta divisione, il valore capitale dei diritti di uso e di abitazione del coniuge sulla casa coniugale (da calcolarsi tenendo conto dell'età del beneficiario, in misura decrescente rispetto all'aumentare degli anni) andrà detratto dal valore dell'asse ereditario, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, con la conseguenza che la divisione tra tutti i coeredi riguarderà esclusivamente il valore residuo.
Data: 27/08/2015 16:30:00Autore: Valeria Zeppilli