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Incidente stradale: nessuna aggravante per chi dice no all'alcoltest

Per la Cassazione, la circostanza aggravante di aver provocato un sinistro non si configura se c'è il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico


di Marina Crisafi - Meglio rifiutare l'alcoltest in caso di incidente stradale? Sembra di sì, visto che la Cassazione con sentenza n. 35553/2015 depositata ieri (qui sotto allegata) ha affermato che per coloro che oppongono rifiuto al test alcolemico, se causano un incidente stradale, non trova applicazione l'aggravante prevista per chi guida in stato di ebbrezza.

La quarta sezione penale, compiendo una netta inversione di rotta rispetto al passato, ha così deciso nella vicenda riguardante un uomo che la Corte d'appello di Trento aveva condannato per il reato ex art. 186, comma 7, Cds, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis, Cds).

L'uomo ricorreva per Cassazione dolendosi dell'errata applicazione dell'aggravante, posto che questa dovrebbe essere riferibile solo al diverso reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 e non anche alla fattispecie allo stesso contestata, relativa al rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico (comma 7).

La Suprema Corte gli dà ragione.

Discostandosi dall'indirizzo opposto secondo il quale l'aggravante per aver provocato un incidente è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottomettersi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza (cfr., tra le altre, Cass. n. 9170/2015; Cass. n. 3297/2015; Cass. n. 9318/2014), la Corte ha abbracciato invece altro orientamento già espresso (cfr. Cass. n. 51731/2014; Cass. n. 22687/2014) affermando, invece, che la circostanza aggravante ex art. 186, comma 2-bis, Cds, non può configurarsi rispetto al reato di cui al comma 7.

Anzitutto, perché tale ultima fattispecie, ai fini della pena, non richiama il comma 2-bis, ma soltanto il comma 2, lett. c). In secondo luogo, a rilevare è il collocamento sistematico della norma, ma ancor di più il confronto del dettato “letterale” che evidenzia la differenza ontologica tra le due disposizioni: posto che quella di cui al comma 2-bis si riferisce espressamente al “conducente in stato di ebbrezza” che provoca un incidente, mentre quella di cui al comma 7, punisce il conducente soltanto per il “rifiuto dell'accertamento”. È evidente, in sostanza, per la Corte, che nella prima elemento costitutivo dell'aggravante è lo “stato di ebbrezza”, mentre nella seconda, il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest fa mancare il presupposto necessario affinchè il soggetto possa definirsi in tale stato.

Tuttavia, la questione rimane controversa, tanto che è stata rimessa alle Sezioni Unite che dovranno pronunciarsi il prossimo 29 ottobre.

Intanto, nella fattispecie esaminata, la Corte ha deciso di pronunciarsi ugualmente annullando la sentenza ed eliminando l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, c.d.s..

Data: 26/08/2015 21:00:00
Autore: Marina Crisafi