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Fallimento e concordato preventivo dopo la riforma

Analisi e commento delle principali novità introdotte dal Decreto-legge 83/2015 (convertito in Legge 132/2015) in materia di procedure concorsuali


Avv. Nicola Traverso - Il Decreto Legge n. 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” è legge (l. n. 132 del 6 agosto 2015), in vigore dal 21 agosto scorso.

Importanti novità hanno coinvolto non solo la materia fallimentare, ma anche alcuni strumenti per il rilancio delle imprese in crisi come il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (in particolare, trattasi degli articoli da 1 a 11 del decreto-legge).


Il concordato preventivo

Molto rilevante è l'obbligo da oggi imposto all'imprenditore in crisi di assicurare un realizzo non inferiore al 20% per i creditori chirografari in caso di piano di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

E' stato poi modificato (art. 4 lett. f DL) il meccanismo del voto, con la eliminazione del principio del “silenzio = assenso” che in questi anni aveva agevolato l'approvazione delle proposte di concordato.

Queste due innovazioni, inserite tra l'altro in sede di conversione del decreto legge, dovrebbero, da un lato, tutelare maggiormente i creditori più deboli, dall'altro lato però disincentivare il concordato preventivo quale soluzione alla crisi d'impresa, incrementando il ricorso alla procedura fallimentare.

Altra rilevante modifica è l'apertura a proposte concorrenti.

Il debitore che non proponga ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40% (in caso di concordato liquidatorio) o del 30% (in caso di concordato in continuità), può vedere il proprio piano (e relativa proposta) messo in concorrenza con altri migliorativi o diversi provenienti da uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti; sarà poi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata (art. 3 del DL, che ai commi 3-4-5 dispone le modalità per la votazione tra proposte concorrenti).

Permangono alcuni dubbi sugli esiti pratici della norma: il debitore che voglia proporre un concordato in continuità potrebbe essere scoraggiato dal pericolo di essere spossessato della sua azienda per effetto di una proposta liquidatoria più allettante fatta da terzi (non è stabilito infatti l'obbligo di presentare proposte omogenee a quella del debitore).

E' stato inoltre introdotto il nuovo art. 163bis nella Legge fallimentare. Qualora il piano concordatario dovesse prevedere la vendita dell'azienda, di un suo ramo o di beni aziendali specifici, si aprirà ora un procedimento competitivo per cercare altri interessati all'acquisto (offerte concorrenti), allo scopo di ottenere un ricavo maggiore (art. 2 del DL). A differenza che nel caso delle "proposte", il DL prevede che le "offerte" debbano essere comparabili tra loro.

Sia le proposte (pur con i dubbi di cui sopra) che le offerte concorrenti devono in generale considerarsi positivamente, perché l'imprenditore non sarà tentato di “giocare al ribasso” offrendo il meno possibile ai creditori; lo scopo è infatti quello di portare ad una maggiore soddisfazione del ceto creditorio. Tale scopo è positivamente perseguito dal legislatore anche attraverso maggiori possibilità per i creditori di ottenere informazioni dal Commissario giudiziale (modifica all'art. 165 LF).

Interessante è anche la norma (art. 1 del DL, che incide sull'art. 182-quinquies LF) che favorisce i finanziamenti urgenti per le necessità aziendali in attesa dell'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182 bis L.F.) o anche al momento di presentare la domanda di concordato “in bianco” (Art. 161 c. 6 L.F.): il Tribunale decide in 10 giorni con un procedimento snello, che incentiva la banca a concedere il prestito in quanto prededucibile.

Un'altra modifica di rilievo è disposta dall'art. 8 del DL, che incide sull'art. 169-bis della Legge fallimentare in tema di contratti in corso di esecuzione al momento della domanda di concordato preventivo. Viene uniformata la disciplina del concordato a quella del fallimento (ivi comprese le norme in tema di leasing), e vengono chiariti alcuni dubbi sulla portata della precedente formulazione della norma, in primis la prededucibilità dei crediti per prestazioni rese dopo l'ammissione al concordato e la possibilità di chiedere lo scioglimento/sospensione anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato.

Il legislatore, tuttavia, non ha chiarito se sospensione e scioglimento possano essere chiesti anche nel concordato "in bianco": occorre quindi fare ancora rinvio all'applicazione concreta da parte dei Tribunali, che sembrano propendere ad oggi per l'autorizzazione delle sole sospensioni.


Gli accordi di ristrutturazione

Il D.L. 83/15 ha poi di fatto introdotto un nuovo particolare “accordo di ristrutturazione” dei debiti (art. 182 septies L.F.) con effetti per banche e intermediari finanziari.

Qualora l'impresa in crisi abbia contratto debiti verso intermediari finanziari pari almeno al 50% dell'indebitamento complessivo, può individuare per tali creditori finanziari categorie omogenee, all'interno delle quali l'approvazione del 75% (del credito della categoria) rende efficace e vincolante l'accordo per tutti i membri del gruppo (fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non-finanziari).

Sostanzialmente, l'introduzione dell'art. 182 septies L.F. ha come fine quello di togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

Infatti, il debitore può ottenere dal Tribunale che l'accordo raggiunto valga (cioè venga omologato) anche per i creditori finanziari non aderenti, se il giudice accerta che gli stessi sono stati informati delle trattative e che possono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. La portata della norma - sulle cui intenzioni il giudizio non può che essere positivo nell'ottica della soluzione della crisi d'impresa - andrà comunque valutata alla luce della sua concreta applicazione da parte dei Tribunali in sede di omologa degli accordi.

Analoga disciplina nei confronti dei creditori non aderenti è prevista dall'art. 9 del DL in tema di “accordi di moratoria” (art. 182 septies L.F.), che il debitore può stipulare con le banche.

Tale accordo, attestato da un professionista ex art. 67 comma 3 lettera d) deve essere accettato da una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti finanziari e, a differenza di quello "di ristrutturazione”, non sconta l'omologa. Pare potersi dire che tale accordo di moratoria finisca per soppiantare il vecchio "Piano di risanamento" ex art. 67 L.F.


Il fallimento

Il d.l. n. 83/2015 (artt. da 5 a 7) ha modificato e specificato i requisiti per la nomina a curatore (art. 28 LF), rendendoli più stringenti, a maggiore garanzia del ceto creditorio.

L'art. 6 del decreto inoltre, al fine di ridurre i termini di gestione delle procedure concorsuali, ha previsto un termine di 2 anni per la conclusione della liquidazione fallimentare e la possibilità, in caso di liquidazione dell'attivo, di chiudere il fallimento anche in pendenza di cause (con possibilità di vedere anticipato il momento per l'emissione della nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72 ai fini del recupero IVA).

Infine, le controversie in cui è coinvolto un fallimento o un concordato preventivo godono di una corsia preferenziale, dovendo essere trattate con priorità rispetto alle altre.

Data: 28/08/2015 12:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso