Accesso agli atti delle cartelle di pagamento di Equitalia
D.ssa Floriana Baldino - Non è obbligata solo l'Amministrazione Pubblica a mostrare gli atti amministrativi ma il TAR della Campania ha ribadito, nellasentenza n. 3820 del 17.07.2015, che anche Equitaliadeve mostrare le cartelle su richiesta del contribuente ai sensi della legge241/90 art. 24, ovvero nel rispetto del diritto di accesso agli atti amministrativi,purchè ovviamente le richieste siano dettate da interessi personali.
Fino ad ora ad ogni richiesta di visionare le cartelle, Equitaliarispondeva notificando al contribuente gli estratti di ruolo.
Di questo argomento abbiamo giàparlato nel nostro precedente articolo (leggi: "Cosa può fare il contribuente per sapere se chi ha firmato l'atto è uno dei 'Falsi Dirigenti'") cercando di chiarire alcuni concetti (allegando anche il modello dell'istanza di accesso agli atti ex lege n. 241/1990), che riassumiamo brevemente.
E' vero che Equitalia è una società privata ma la stessa gestisce gli interessilegittimi dei contribuenti e nelle cartelle di pagamento la chiarezza è ilrequisito fondamentale, come il principio della trasparenza per la P.A.
Visionare la cartella è, dunque, fondamentale anche e soprattutto al fine di verificare chi haiscritto a ruolo i debiti per conto dell'Agenzia delle Entrate e constatare così se il nominativo corrisponde ad undirigente o a un semplice incaricato di funzioni,circostanza da cui deriverebbe la nullità assoluta della cartella stessa.
Tale informazione nonrisulta dall'estratto di ruolo che altro non è se non un documento di sintesied non ha alcuna validità di legge, in quanto non costituisce una copia conforme alla cartella originale, ma un mero documento interno dell'Agente della Riscossione, ovvero di Equitalia.
Ovviamente oltre a dover mostrare la cartella, Equitalia ha anchel'obbligo di mostrare che la notifica della stessa sia correttamente avvenuta (ovvero ha l'obbligo di mostrare la relata di notifica).
Il giudice amministrativo campano ha ribadito la suddetta obbligatorietà, peraltro, già sottolineata dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 18252/2013, mediante la quale il Collegio aveva sottolineato che, quando il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale, il concessionario ha l'obbligo di esibirla, non potendo produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata o l'estratto di ruolo, ma la copia integrale della stessa.
I giudici della Corte diCassazione avevano, quindi, sancito che "l'invio diretto della raccomandata postale, fafede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali nonfigura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenutonel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originaledell'atto e la copia notificata".
Analogo orientamento, si rinviene in una più risalente ordinanza della Suprema Corte (n. 22041/2010), che ha affermato il principio secondo il quale soltanto dando piena prova della regolarità della propria pretesa creditoria, il concessionario può ribattere all'eccezione del contribuente che contesta in giudizio la mancata notifica delle cartelle, prova che non si intende assolta se Equitalia si limita a produrre soltanto le relate di notifica o le ricevute di ritorno delle raccomandate senza depositare copia integrale degli atti, in quanto tale comportamento può provare la mera ricezione degli atti ma non assolutamente il contenuto degli stessi.
D'altronde,l'obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto anche dall'art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, ilquale prevede che "il concessionario deve conservare percinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligodi farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ".
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino