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Annullamento delle cartelle di Equitalia in autotutela

La sentenza n. 5667/2015 della CTP di Milano annulla il debito di Equitalia


Dott.ssa Floriana Baldino - Le sentenze a favore dei cittadini/contribuenti diventano sempre più numerose. Nei giorni scorsi, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 5667/2015, depositata il 23 giugno scorso (qui sotto allegata), si è occupata del mancato annullamento delle cartelle di Equitalia in autotutela.

Al riguardo è doverosa una premessa.

La legge di stabilità n. 228/2012, ha introdotto l'annullamento in autotutela delle c.d. “cartelle pazze”. La legge in questione stabilisce che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonchè l'annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo. Nella legge è previsto anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni (cfr. comma 540 l. n. 228/2012).

Sulla base del disposto legislativo, pertanto, Equitalia - la quale fra i diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti ("il ruolo") certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore - ha l'obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili. In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti.

Nella pratica, però, l'annullamento in autotutela da parte dell'agenzia della riscossione, non ha avuto l'esito sperato dal legislatore. Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela Equiltalia ha proceduto ugualmente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo.

Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore milanese, il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l'annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come prescritto dalla legge), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.

L'uomo ha proceduto tempestivamente con l'opposizione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l'illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228/2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.

È vero che l'agente della riscossione non è competente per l'annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono esclusivamente all'ente creditore (quale Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.), ma la legge sul punto è chiara. Questo il ragionamento seguito dal giudice milanese. Infatti, mentre il comma 539 della l. n. 228/2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni indicate e ottenere, "in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi", il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell'ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di "mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

Per cui, in definitiva, la CTP di Milano ha sentenziato l'illegittimità degli atti emessi dall'ufficio "per la mancata risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente".

Purtroppo non si è pronunciata in merito al risarcimento del danno subito dal contribuente per le illegittime azioni promosse da Equitalia ma la notizia più importante è sicuramente quella relativa all'annullamento delle cartelle e del sotteso debito.

Data: 03/09/2015 14:30:00
Autore: Dott.ssa Floriana Baldino