Infortunio sul lavoro
- Infortunio sul lavoro: definizione
- Chi paga lo stipendio?
- Infortunio sul lavoro: cosa fare
- Infortunio sul lavoro: risarcimento
- Infortunio sul lavoro: avviso alla Procura della Repubblica
- Altre prestazioni
- La risorsa di calcolo
Infortunio sul lavoro: definizione
Il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro è colui che, a causa della propria attività lavorativa, muore, subisce un danno biologico e/o riporta un'inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro e/o un'inabilità temporanea totale per più di 3 giorni.
La causa violenta e l'occasione di lavoro
L'infortunio sul lavoro è pagato (secondo le modalità e nella misura che vedremo dopo) solo in presenza di una causa violenta che si è verificata in occasione di lavoro.
La causa violenta consiste, nei fatti, in un'aggressione esterna all'indennità psico-fisica del lavoratore, intensa e concentrata nel tempo. Affinché si verifichi non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, dell'accidentalità o dell'imprevedibilità del fatto lesivo.
Le caratteristiche della causa violenta permettono di distinguere gli infortuni dalle malattie professionali, caratterizzate, invece, da una causa lenta (vai alla guida La malattia professionale INAIL).
Si ha occasione di lavoro, invece, quando tra l'attività lavorativa e l'infortunio sussiste un rapporto, diretto o indiretto, di causa-effetto. Non è a tal fine sufficiente che l'evento si verifichi durante il lavoro.
Se l'infortunio è connesso a una condotta riconducibile all'attività lavorativa, l'indennizzabilità non è compromessa dal comportamento imprudente, negligente o privo di perizia del lavoratore, mentre restano esclusi dalla tutela gli infortuni le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore o che derivino dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni o dalla mancanza della patente di guida.
L'infortunio in itinere
Si considera verificatosi durante il lavoro anche il cd. infortunio in itinere, ovverosia quello che avviene durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro o quello compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro o, infine, quello necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.
Se l'infortunio si verifica durante eventuali deviazioni rispetto ai predetti tragitti, esso è risarcibile solo se tali deviazioni siano necessarie per accompagnare i figli a scuola, siano conseguenza di una direttiva del datore di lavoro o siano dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze assistenziali improrogabili o ad obblighi penalmente rilevanti. In caso di sosta il risarcimento è riconosciuto solo se essa sia breve e non alteri le condizioni di rischio.
Occorre tuttavia chiarire che il tragitto percorso con l'utilizzo di un mezzo privato è coperto dall'assicurazione solo se tale uso sia indispensabile, come ad esempio nel caso in cui il mezzo sia fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative o nel caso in cui il luogo di lavoro non possa essere raggiunto, o non possa essere raggiunto in tempo utile, con l'utilizzo dei mezzi pubblici.
Vai alla guida L'infortunio in itinere
Infortunio sul lavoro 2020
Ogni anno, l'Inail effettua un monitoraggio sul complesso degli infortuni sul lavoro verificatisi e denunciati, pubblicando sul proprio sito dei report periodici.
Ad esempio, nel primo trimestre del 2020 vi è stato un notevole calo delle denunce di infortunio, che, tuttavia, risulta scarsamente significativo se si considera che a marzo è iniziato il blocco di numerose attività lavorative a causa dell'emergenza coronavirus.
In ogni caso, le denunce di infortunio nei primi tre mesi del 2020 sono state 130.905, mentre nel primo trimestre del 2019 sono state 157.576. Di queste, le denunce per infortunio avvenuto in occasione di lavoro sono state 113.428 (contro le 134.808 del 2019), mentre quelle per infortunio in itinere sono state 17.477 (contro le 22.768 del 2019).
Chi paga lo stipendio?
A tal proposito va detto che il lavoratore non riceve un vero e proprio stipendio ma un'indennità e delle rendite e che queste sono tutte pagate dall'Inail, eccezion fatta per i primi tre giorni di indennità per inabilità temporanea, dei quali si fa carico il datore di lavoro.
In particolare, è tale istituto a corrispondere al lavoratore sia l'indennità temporanea, che l'indennità permanente, che la rendita per danno biologico, sulle quali ci soffermeremo meglio più avanti.
Il danno differenziale
Tuttavia, se il lavoratore riesce a dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello liquidato dall'Inail, egli potrà agire per la differenza rivolgendosi al proprio datore di lavoro.
Si parla, in tal caso, di danno differenziale, che mira a risarcire il lavoratore di tutto il pregiudizio subito a seguito dell'infortunio e che quindi comprende il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita, il turbamento interiore e così via.
Vai alla guida Il danno differenziale
Spese mediche
Infine, va detto che l'Inail rimborsa al lavoratore le spese mediche (nonché gli esami diagnostici e le terapie riabilitative) delle quali questi si è fatto carico in conseguenza dell'infortunio, purché le stesse siano state preventivametne prescritte o autorizzate dall'Istituto.
Infortunio sul lavoro: cosa fare
Il lavoratore che ha subito un infortunio è tenuto a denunciarlo immediatamente al datore di lavoro, il quale deve a sua volta denunciarlo all'Inail.
In ogni caso, per poter ottenere l'erogazione delle prestazioni il lavoratore deve fare espressa domanda all'Inail entro tre anni e centocinquanta giorni dall'evento dannoso, compilando un modulo scaricabile online o recandosi presso le sedi dell'istituto.
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Denuncia infortunio sul lavoro
Più nel dettaglio, il lavoratore infortunato deve recarsi da un medico, il quale, dopo averlo visitato, gli rilascia un certificato nel quale attesta la diagnosi e la prognosi, per poi trasmetterlo in via telematica all'istituto assicuratore.
Il lavoratore, inoltre, deve dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro (pena il rischio di non ricevere l'indennità per i giorni precedenti alla comunicazione); non è richiesto alcun formalismo ma è importante comunicare il numero identificativo del certificato medico, la data in cui è stato rilasciato e i giorni di prognosi.
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di infortunio, deve inviare la relativa denuncia all'Inail entro due giorni. Se non vi provvede, il lavoratore può rimediare recandosi presso la sede dell'Istituto competente per territorio e consegnando la copia del certificato medico attestante la sua condizione.
Infortunio sul lavoro: risarcimento
Il danno derivante dall'infortunio sul lavoro è indennizzabile solo laddove sia di particolare rilevo e comporti, quindi, una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 16%, un danno biologico quantificato in minimo 6 punti percentuali, un'inabilità assoluta temporanea al lavoro.
In particolare, se il danno permanente è:
- inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo;
- di entità compresa tra il 6% e il 15%, si ha diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- di entità compresa tra il 16% e il 100%, si ha diritto a una rendita a titolo di indennizzo sia del danno biologico sia del danno patrimoniale.
L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea
Nel caso in cui dall'infortunio sia derivata al lavoratore un'inabilità al lavoro temporanea e assoluta, egli avrà diritto a un'indennità giornaliera corrisposta dall'Inail a partire dal quarto giorno (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro) e pari al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e al 75% dal novantunesimo giorno in poi.
Il giorno in cui si verifica, l'infortunio sul lavoro è pagato al 100% dal datore di lavoro. Si tratta, infatti, di una giornata lavorativa completa a tutti gli effetti, indipendentemente dall'orario in cui si è verificato l'evento.
Terminato il periodo di inabilità temporanea, il lavoratore è sottoposto a visita medico-legale dall'Inail al fine di valutare la presenza di eventuali postumi.
La rendita diretta
Nel caso in cui l'infortunio gli avesse cagionato un'inabilità permanente, assoluta o parziale, fino al 25 luglio 2000 il lavoratore aveva diritto a una rendita corrisposta mensilmente.
Essa spetta ancora oggi ai lavoratori che abbiano subito un infortunio prima di tale data ed è subordinata alla circostanza che l'inabilità derivata fosse almeno pari all'11%.
La rendita è incompatibile con le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità erogati per il medesimo evento invalidante ma è cumulabile con le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Risarcimento del danno biologico e tabelle
Per gli infortuni avvenuti a partire dal 25 luglio 2000 è previsto il risarcimento, da parte dell'Inail, del danno biologico subito dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro.
Esso è influenzato nel suo ammontare dal tipo e dalla percentuale di menomazione che ne è derivata e soggiace alle stesse incompatibilità previste per la rendita diretta.
Se la menomazione è inferiore al 6% il danno biologico, come visto, non è riconosciuto, se essa è compresa tra il 6% e il 15% comporta l'erogazione di una somma in capitale, una tantum, influenzata anche dal sesso e dall'età del danneggiato. Se, infine, la menomazione è superiore al 16%, la stessa dà luogo a una rendita corrisposta tramite l'Inps e influenzata, nel suo ammontare, oltre che dalla percentuale di invalidità, anche dallo stipendio e da un coefficiente di maggiorazione. In tale ultime ipotesi il lavoratore può anche ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, calcolato riferendosi alla cd. tabella dei coefficienti.
Infortunio sul lavoro: avviso alla Procura della Repubblica
In alcuni casi le lesioni all'integrità psico-fisica che derivano al lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro sono punite anche dalla legge penale. E' possibile, infatti, che esse integrino delle ipotesi di lesioni colpose o di omicidio colposo, ascrivibili alla condotta del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia derivato dalla mancata osservanza da parte di quest'ultimo delle regole vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal proposito, si segnala che il reato di omicidio colposo, previsto e sanzionato dall'articolo 589 del codice penale, è procedibile d'ufficio, con la conseguenza che non è richiesta alcuna querela per far sì che prendano il via le indagini volte ad accertare l'effettiva responsabilità penale dell'evento.
Le lesioni colpose, invece, sono procedibili a querela di parte e, pertanto, il relativo procedimento penale necessita dell'impulso dell'infortunato. Questa regola, tuttavia, conosce un'eccezione, rappresentata dalle ipotesi in cui l'infortunio sia grave: in tal caso il Procuratore della Repubblica, informato dall'Inail, esercita d'ufficio l'azione penale.
Infatti, nei casi in cui la prognosi sia superiore ai 40 giorni lavorativi, le autorità intervengono direttamente senza che il lavoratore debba procedere: è l'Inail ad avvisare la Procura della Repubblica.
Altre prestazioni
In alcuni casi, chi ha subito un infortunio sul lavoro può avere diritto anche ad altre prestazioni, oltre a quelle sopra analizzate.
Ad esempio, al lavoratore che benefici della rendita e, invalido al 100%, non sia in grado di far fronte autonomamente alle esigenze di vita quotidiana, spetta anche un assegno per l'assistenza personale continuativa.
È previsto, poi, un assegno di incollocabilità corrisposto al lavoratore che, a causa delle conseguenze riportate a seguito dell'infortunio, stimate in almeno il 34% di invalidità, non possa usufruire del sistema di collocamento obbligatorio.
Si pensi, inoltre, alla rendita corrisposta ai superstiti nel caso in cui dall'infortunio sia derivata la morte del lavoratore, da dividersi pro quota tra il coniuge e i figli, in mancanza tra gli ascendenti se a carico del defunto o, in subordine, a fratelli e sorelle conviventi e a carico del defunto.
Data: 05/08/2020 15:00:00Autore: Valeria Zeppilli