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Jobs Act: i nuovi controlli a distanza dei lavoratori

Autorizzati controlli 'liberi' su tablet e cellulari forniti ai dipendenti, ma nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy


di Lucia Izzo - Gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act sono stati approvati lo scorso 4 settembre, con un rush finale corposo e denso di modifiche fortemente volute dal governo Renzi ed in particolare dal Ministro Giuliano Poletti (per approfondimenti leggi: "Jobs Act: riforma completata. Controlli “liberi” su telefonini e tablet, stop alle dimissioni in “bianco” e ammortizzatori per 1,4 milioni di lavoratori. Ecco tutte le novità").


Nella riforma, che veleggia verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha trovato spazio anche la discussa revisione della disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori.
Assume sempre più i caratteri della concretezza applicativa dunque, l'intervento sull'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: la vecchia normativa prendeva in considerazione solo gli impianti fissi, ad esempio le telecamere, mentre strumenti di lavoro innovativi (come tablet e cellulari) non erano ricompresi nel dettame legislativo.

Il Jobs Act conferma il necessario accordo sindacale ai fini dell'installazione di un impianto di sorveglianza fisso, ma ammette controlli "liberi" (senza autorizzazione) per quanto riguarda tablet e cellulari in dotazione dei dipendenti nonché per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite.

In sostanza al datore di lavoro sarà concesso, attraverso i dispositivi elettronici utilizzati dai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa, effettuare controlli e verifiche senza necessità di una preventiva autorizzazione sindacale o ministeriale.
Tuttavia, gli strumenti tecnologici non potranno essere mirati al controllo dei lavoratori e utilizzati sistematicamente per questo scopo, poiché le applicazioni (software) installate dovranno essere finalizzate al lavoro per i quali sono stati consegnati.

Precisa la riforma che la revisione della disciplina dei controlli a distanza dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e le informazioni ottenute saranno utilizzabili a condizione che al lavoratore sia stata data adeguata informazione circa le modalità d'uso degli strumenti e dell'effettuazione dei controlli, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
I dati raccolti, saranno utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, potenzialmente anche per eventuali provvedimenti disciplinari.


Data: 07/09/2015 09:00:00
Autore: Lucia Izzo