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Diritto canonico: il pontefice riforma la nullità del matrimonio ecclesiastico

'Motu proprio' la decisione di papa Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità


di Francesca Pietropaolo - Dopo la separazione semplificata e il divorzio breve del diritto civile ecco la riforma del diritto canonico, attuata dal pontefice con le lettere «Mitis Iudex Dominus Iesus» e «Mitis et misericors Iesus», che riformano il codice di diritto canonico in tema di nullità del matrimonio sia per il rito latino che per quello orientale. Di rilievo la gratuità delle procedure auspicata dal papa e il previsto snellimento burocratico, che vedrà il vescovo di ciascuna diocesi istruire un processo breve come giudice unico, personalmente o per delega.

Condizione di procedibilità sarà l'accertare che il matrimonio «sia irreparabilmente fallito e sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale» mentre altra novità importante è che non si dovrà più attendere la duplice conformità del giudicato ma sarà sufficiente «una sola sentenza in favore della nullità esecutiva» per l'ammissione a nuove nozze canoniche. Via libera al rito abbreviato, dunque, anche se resterà possibile il ricorso in terzo grado per «nuove e gravi prove o argomenti» che dovranno essere prodotti entro trenta giorni, e la sentenza che dovesse stabilire la nullità diventerà immediatamente esecutiva al trascorrere del termine per l'appello o se questo sia infondato e meramente dilatorio.

E se il tribunale ecclesiastico può “sciogliere” i coniugi dai reciproci diritti e doveri, o per meglio dire riconoscere ex post la sussistenza di un capo di nullità dichiarando che il matrimonio non è mai stato realmente celebrato, in presenza di vizi del consenso, difetto di forma canonica e impedimenti dirimenti non dispensati, oggi «tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità per mezzo del processo più breve si annoverano la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.» (art. 14 § 1 Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, Mitis Iudex Dominus Iesus).

Francesca Pietropaolo – pietropaolofrancesca@gmail.com

Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001

Advocat Ilustre Colegio Sant feliu de Llobregat

Data: 09/09/2015 19:00:00
Autore: Avv. Francesca Pietropaolo