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Ddl Concorrenza: via libera alle società tra avvocati

I 2/3 dovranno essere professionisti iscritti agli albi a pena di scioglimento della società


di Marina Crisafi – Dopo mesi di polemiche e dissensi si è delineato il volto definitivo delle c.d. società tra avvocati previste dal disegno di legge sulla concorrenza all'esame del Parlamento. Il via libera è arrivato ieri dalle commissioni finanze e attività produttive della Camera che hanno approvato l'emendamento all'art. 26 del Ddl che apre all'esercizio della professione forense da parte di società di persone, capitali e cooperative, purchè costituite per almeno 2/3 da professionisti, anche non avvocati. “I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto - recita, infatti, l'emendamento, dovranno essere -avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”.

Questa, unitamente alla previsione che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale, è la conditio sine qua non per la costituzione di forme societarie tra avvocati, il cui venir meno costituisce “causa di scioglimento della società” e sarà il consiglio dell'ordine, presso la quale la stessa è iscritta, a provvedere direttamente alla sua cancellazione dall'albo, salvo che “la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

Analogamente, è previsto che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo in cui è iscritto è causa di esclusione dalla società.

Ad essere confermato nell'emendamento approvato è, inoltre, il principio della personalità della prestazione professionale, in base al quale ogni incarico potrà essere svolto soltanto dai soci professionisti, i quali assicurano per tutta la durata dello stesso, “la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute”.

Oltre a quelle sugli avvocati, tra le altre novità emerse dalle commissioni, rilevano: l'obbligo dei preventivi per le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di un finanziamento; la possibilità, nell'ambito dei trasporti su gomma rotaia e marittimo, di richiedere più semplicemente i rimborsi soltanto con l'esibizione del biglietto e lo slittamento della liberalizzazione della notifica postale di atti giudiziari e multe che rimane quindi fissata al giugno del prossimo anno.

Oggi, dopo il voto del c.d. “pacchetto farmacie”, il Ddl Concorrenza dovebbe essere licenziato dalle commissioni per andare in aula il prossimo 21 settembre.

Data: 10/09/2015 10:00:00
Autore: Marina Crisafi