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SCIA: cosa cambia dopo la riforma della P.A.

Le modifiche introdotte dalla legge n. 124/2015 che hanno riformato il contenuto della l. n. 241/1990


di Lucia Izzo - La maxi riforma della pubblica amministrazione, che lo scorso 4 agosto è diventata a tutti gli effetti legge, ha introdotto numerose novità alcune delle quali immediatamente efficaci (per approfondimenti: La riforma della P.A. è legge. Ecco tutte le novità e il testo definitivo).


Mentre il Governo ha tempo diversi mesi per rendere effettive le riforme attraverso uno o più decreti legislativi, il 28 agosto è entrata in vigore la legge n. 124/2015 che ha inciso immediatamente su alcune previsioni della legge 241/1990.
La disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è uno degli istituti coinvolti nel vortice riformatore come previsto dalla delega in senso stretto sull'argomento contenuta nell'art. 5 del ddl.

La norma precisa che il Governo dovrà adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Sarà poi necessario introdurre anche una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa e definire le modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica.

Altra precisazione importante a cui la delega si ispira, riguarda l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Le modifiche immediate

L'art. 6 della legge 124/2015 interviene su diverse norme, ad esempio sull'art. 19 della L. 241/90: viene così previsto il potere dell'amministrazione competente, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'inizio dell'attività, di intervenire nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione con motivati provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.


Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, deve invitare il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie da adottare in un termine non inferiore a trenta giorni.
Nel periodo necessario l'attività è sospesa, ma se il suddetto termine decorre inutilmente, l'attività si intende vietata.

La nuova legge interviene anche in tema di efficacia ed esecutività dei provvedimenti amministrativi, modificando il secondo comma dell'art. 21-quater della l. 241/1990: la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere effettuata dalla stesso organo che lo ha emanato o da altro previsto dalla legge per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies, altra norma toccata dalle modiche legislative.
L'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo dovrà avvenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (compreso il provvedimento formatosi per silenzio-assenso).
Trascorso questo termine, in teoria, gli interventi realizzati tramite SCIA potranno essere considerati incontestabili.

Tuttavia, se i provvedimenti amministrativi sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi.

La riforma provvede infine ad abrogare il secondo comma dell'art. 21 della legge 241/1990, laddove estendeva l'applicabilità delle sanzioni amministrative in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso, anche a coloro che avessero dato inizio all'attività con un procedimento semplificato di SCIA o silenzio assenso in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.

L'art. 6, legge n. 124/2015 innova anche in materia di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi all'art. 21-nonies.

Data: 12/09/2015 14:00:00
Autore: Lucia Izzo