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Il possesso nel diritto civile

La disciplina del possesso riguarda il caso in cui un soggetto abbia la disponibilità materiale di un bene indipendentemente dalla proprietà


Cos'è il possesso

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Il possesso, pur essendo associato nella maggioranza dei casi alla proprietà, può essere disgiunto dal diritto reale ed essere inteso come effettivo godimento e disponibilità della cosa. Tutti possono quindi avere diritto di possedere una proprietà altrui.

Il diritto in analisi può essere supportato da una relazione giuridica con il bene (e quindi avremo un diritto reale con possesso), ma può anche originare da un nesso meramente materiale fra soggetto e oggetto; in ogni caso l'ordinamento tutela l'esercizio di un diritto reale a prescindere dalla titolarità, sia quando l'agente sia titolare del corrispondente diritto reale (ius possidendi), sia quando detenga il mero possesso (factum possessionis).

In ogni caso, secondo l'art. 1140 c.c., "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale" e quindi per la configurazione del possesso è essenziale che la disponibilità del bene si manifesti in relazione ad un rapporto giuridico reale, mentre in caso di esercizio di situazioni diverse da quelle reali non sussiste il possesso.

Animus possidendi

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La teoria originaria del possesso prevede che, oltre all'elemento oggettivo del possesso, ossia la detenzione e la disponibilità della cosa (corpus), debba sussistere anche un elemento soggettivo (animus possidendi) in capo a chi svolge l'attività sulla cosa, per cui senza la volontà e la consapevolezza di poter disporre del bene come proprietario, la mera relazione materiale tra agente e bene non configurerebbe il possesso; tuttavia il possessore può non manifestare attivamente e continuativamente il godimento del bene di cui è in possesso senza perdere per questo la relazione materiale che lo lega ad esso.

La giurisprudenza recente sostiene che l'animus, pur essendo elemento essenziale del possesso e fonte dell'intento di tenere la cosa come propria in modo da esercitare il diritto corrispondente, debba essere presunto iuris tantum alla presenza del corpus possessionis.

La teoria soggettivistica del possesso ritiene quindi che il mero corpus rappresenti una detenzione del bene senza possesso, mentre quella oggettivistica, svuotando di importanza il concetto di animus, ritiene che l'ordinamento debba tutelare come possesso anche solo la materiale disponibilità del bene, configurandosi invece la mera detenzione qualora vi sia un elemento che ostacola l'esercizio materiale del possesso.

Usucapione

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Nell'analizzare il possesso occorre essere consapevoli del fatto che il possesso come situazione di fatto diviene situazione giuridica nel momento in cui l'ordinamento gli offre la propria protezione.

Un esempio di rilevanza giuridica del possesso è l'usucapione, che è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si fonda sul possesso su di un bene per un determinato arco temporale (vai alla guida Usucapione).

L'oggetto del possesso

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Tutti i beni che siano possibili oggetti di utilizzazione possono essere posseduti; è invece opinione unanime che i diritti siano esclusi dall'elenco delle entità suscettibili di possesso.

La cosa, a cui ci riferiamo per il possesso, è un'entità materiale impersonale, ossia ogni oggetto suscettibile di godimento da parte dell'individuo, capace di esistere al di fuori del soggetto; il codice civile definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti, riconoscendo a determinate porzioni della realtà materiale la qualità di beni giuridici.

Le cose devono quindi essere utili in modo da soddisfare e produrre utilità che corrispondano a delle necessità dell'uomo; inoltre occorre che le cose siano suscettibili di appropriazione.

L'art. 1145 c.c. stabilisce che il possesso di cose delle quali non si può acquistare la proprietà è senza effetto; da ciò si evince come sono suscettibili di possesso solo e tutte quelle cose che possono essere oggetto di rapporti giuridici tra privati, ad esclusione delle cose non appropriabili, comuni o fuori commercio.

Il possesso di beni immateriali

Un discorso complesso riguarda il possesso di un bene immateriale, definito come entità ideale impersonale che ha valenza di bene per il soggetto; tuttavia la dottrina prevalente non ammette il possesso di beni immateriali perché per essi non è prospettabile una relazione corrispondente allo schema tipico dei diritti reali e inoltre perché per loro natura non sono suscettibili di quell'uso esclusivo che consente l'applicazione degli artt. 1140 e ss. c.c.

Quindi, secondo questa tesi, le cose che possono essere oggetto di possesso sono entità materiali, oggettivamente percepibili, mentre il godimento dei beni immateriali è solo intellettuale, estraneo al modello codicistico dell'utilizzazione delle cose.

Secondo una nuova concezione o classificazione dei beni, che va oltre la distinzione romanistica tra res corporales e res incorporales, il bene immateriale sarebbe, insieme al bene separato dal suolo e alle energia, una sottocategoria del bene mobile; il bene immateriale inoltre viene poi tripartito in opere dell'ingegno, invenzioni industriali e segni distintivi.

Quindi se da un lato la definizione comune di cosa non permetterebbe al bene immateriale di soddisfare i requisiti del possesso, dall'altro lato si potrebbe affermare che i beni immateriali sono valori di riferimento della protezione giuridica volti a soddisfare esigenze della vita individuale e sociale; in questo modo la nozione di cosa potrebbe comprendere anche le opere dell'ingegno e in generale la c.d. proprietà intellettuale.

La giurisprudenza concorda con la tesi minoritaria, assimilando la natura del bene immateriale a quella dei beni mobili ex art. 812 c.c.

Le energie e l'etere

L'art. 814 c.c. considera beni mobili le energie naturali che hanno valore economico; in particolare rileva il possesso dell'energia elettrica soprattutto nel caso della sospensione dell'erogazione della stessa all'utente come ipotetica fattispecie di lesione possessoria.

Inizialmente la giurisprudenza aveva negato in tali fattispecie la possedibilità dell'energia elettrica da parte dell'utente in quanto questi vanta non un possesso ma un diritto di credito; successivamente la Suprema Corte si era orientata a concedere l'azione di spoglio quando l'atto che interrompe l'erogazione dell'energia elettrica avviene nella parte di impianto che si trova nel luogo o nella cosa posseduta dall'utente, così da poter concedere allo stesso utente la legittimazione a proporre un'azione di reintegrazione.

Tuttavia recentemente la Cassazione ha evidenziato come nel momento in cui l'energia è somministrata diviene oggetto di effettiva e materiale apprensione da parte dell'utente; l'atto di apprensione dell'energia comporta il contestuale consumo e quindi non può esserci spoglio dell'energia già erogata.

L'etere percorso da onde elettromagnetiche presenta problemi analoghi a quelli relativi all'energia elettrica in materia di possesso; parte della giurisprudenza considera l'etere come bene sulla base dell'argomentazione per la quale le bande di frequenza sono collegate da un vincolo di interdipendenza con gli impianti emittenti, per cui il possesso del canale sarebbe da ricollegare al possesso dell'antenna che trasmette su quelle frequenze.

Tuttavia la dottrina maggioritaria ha rilevato che il collegamento tra banda di frequenza e impianto emittente non è idoneo a fornire una corretta soluzione del problema perché l'etere, non essendo assoggettabile ad individuazione, non può costituire oggetto di proprietà e di conseguenza nemmeno di possesso.

Detenzione qualificata e non qualificata

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La detenzione è un elemento oggettivo del possesso che consiste nella materiale disponibilità della cosa oggetto della proprietà o di altro diritto reale altrui; come il possesso anche la detenzione è composta da due elementi, il corpus, e l'animus detinendi che presuppone la consapevolezza del soggetto che la sua disponibilità materiale è limitata da un potere superiore altrui, il possessore.

E' possibile distinguere la detenzione qualificata da quella non qualificata, e tale distinzione rileva ai fini della legittimazione a far valere l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.: la detenzione per ragioni di ospitalità o di servizio integra le ipotesi di detenzione non qualificata dove il detentore mantiene la cosa a disposizione del possessore che ne conserva il controllo diretto; si parla invece di detenzione qualificata quando essa sia giustificata da un titolo idoneo a conferire il godimento del bene (es. locazione) oppure il potere di gestione di un interesse altrui.

Interversione nel possesso

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L'interversione del possesso definisce la conversione della detenzione in possesso per causa proveniente da un terzo o per atto di opposizione; per le caratteristiche proprie del possesso ogni detentore potrebbe mutare la propria situazione in possesso.

L'art. 1141 c.c. statuisce al primo comma la presunzione del possesso per chi esercita il potere di fatto, mentre al secondo comma stabilisce che se taluno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o per un atto di opposizione da lui fatto contro il possessore; quindi secondo la norma nessun detentore può diventare possessore per una propria determinazione di volontà, dovendo invece la conversione dipendere da un fatto a lui esterno, rivolto espressamente contro il possessore, e che deve manifestare l'intenzione di esercitare il possesso per conto e in nome proprio.

La causa consiste in un qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla validità o dall'efficacia dell'atto stesso; l'opposizione invece è un atto confermativo del possesso proprio e negativo di quello altrui, giudiziale o stragiudiziale, che consiste nel rendere nota al possessore l'intenzione di tenere la cosa come propria sulla base di fatti obiettivi o anche concludenti.

Data: 18/07/2020 10:00:00
Autore: Dario La Marchesina