Le collaborazioni organizzate dal committente
di Valeria Zeppilli – A partire dall'emanazione del decreto legislativo numero 81 del 2015 si è iniziato a sentir parlare delle cd. collaborazioni organizzate dal committente, cui è dedicato l'articolo 2 del decreto.
Più precisamente tale norma, così rubricata, nel dare attuazione alle previsioni del Jobs Act relative al riordino delle tipologie contrattuali ha nei fatti abolito il vecchio contratto a progetto e pressoché tutte le altre forme contrattuali analoghe, di tipo parasubordinato, riconducendoli nell'area del rapporto di lavoro dipendente.
Il contratto a progetto
Il contratto di lavoro a progetto nasceva come una particolare tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, svolta in maniera prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente.
Esso si caratterizzava, quindi, per l'assenza del vincolo di subordinazione, per la presenza di un progetto, per l'autonomia del collaboratore in funzione del risultato, per l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione di una prestazione, per la previsione di una durata determinata o determinabile del contratto e per il coordinamento con il committente.
I co.co.pro., tuttavia, presentavano numerose criticità, legate soprattutto al fatto che esse, nei fatti, non godevano né dei benefici del lavoro autonomo né di quelli del lavoro dipendente, configurandosi come forme di lavoro subordinato prive della maggior parte delle tutele a questo riservate dall'ordinamento e utilizzate per aggirare la normativa di legge.
La disciplina transitoria
Proprio per ovviare a tali problematiche il legislatore ha previsto che dall'entrata in vigore del decreto numero 81, ovverosia dal 25 giugno 2015, non possono essere più stipulati né i co.co.pro. né tutti gli altri contratti aventi ad oggetto rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (si pensi, ad esempio, a certe collaborazioni anomale a partita IVA).
I contratti di tale tipologia già in essere al 25 giugno 2015, invece, sono stati sottoposti a una disciplina transitoria sino alla fine di quell'anno: ad essi, infatti, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ha iniziato ad essere applicata solo dal 1° gennaio 2016, mentre, medio tempore, i datori di lavoro avevano la possibilità di provvedere spontaneamente alla trasformazione del contratto, beneficiando, così, a determinate condizioni, dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.
Eccezioni
Le disposizioni in materia di collaborazioni introdotte dal Jobs Act non trovano in ogni caso attuazione per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore; per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni nell'esercizio della loro funzione; per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
Le pubbliche amministrazioni
Occorre infine precisare che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni organizzate dal committente non trovano applicazione per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile nel settore.
In ogni caso, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione individuati dalla norma.
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Data: 16/09/2015 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli