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Avvocati: da oggi via alle specializzazioni

Quindici pratiche l'anno e corsi ad hoc. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista


di Marina Crisafi – Disco verde per gli avvocati specialisti. È stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 214/2015), il regolamento firmato dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, il 13 agosto scorso (leggi: "Avvocati: via libera alle specializzazioni. Il Ministro ha firmato il decreto") che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (qui sotto allegato), in attuazione delle previsioni della legge professionale forense.

Per diventare specialisti in una delle 18 aree previste (tra cui diritto di famiglia, amministrativo, penale, fallimentare, ecc.), però, gli avvocati dovranno frequentare, con esito positivo, corsi ad hoc (di durata almeno biennale) o aver trattato (per chi ha un'anzianità “forense di almeno 8 anni e negli ultimi 5 abbia esercitato la professione “in modo assiduo, prevalente e continuativo” e previo colloquio presso il Cnf) ogni anno almeno 15 affari “rilevanti per quantità e qualità” in uno dei settori di specializzazione.

Nei 16 articoli che compongono il regolamento, è illustrato anche il procedimento per conseguire la specializzazione che dovrà essere richiesta dall'avvocato interessato, non trattandosi di un obbligo (leggi: “La specializzazione degli avvocati: obbligo o facoltà?), con apposita domanda all'ordine di appartenenza, soltanto se in possesso dei requisiti richiesti e in ogni caso per non più di due dei settori contemplati.

Una volta conseguito, il titolo, conferito dal Consiglio Nazionale Forense, va anche mantenuto. A tal fine, ogni tre anni, il professionista dovrà documentare al proprio ordine l'adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività nel settore specifico.

L'avvocato che spenderà il titolo di specialista senza averlo conseguito sarà soggetto a sanzione disciplinare (ex art. 2, comma 3, del regolamento).

Quanto alla revoca del titolo, la stessa può conseguire sia dall'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.

Il regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (e dunque dal 14 novembre prossimo).

Nella fase transitoria, è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di una prova scritta e orale), anche a favore dei professionisti che nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento abbiano conseguito “un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica”.

Data: 15/09/2015 19:00:00
Autore: Marina Crisafi