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Genitori separati: la scuola detta le regole. Una Circolare del MIUR riconosce il diritto del genitore non convivente a vigilare sull'istruzione e ad accedere alla documentazione

In allegato il testo della circolare n. 5336/2015 del Miur in cui si definiscono le modalità attraverso le quali favorire il principio della bigenitorialità


di Valeria Zeppilli – Tempo di rientro a scuola, tempo di novità.

Con la circolare numero 5336 del 2 settembre 2015 (qui sotto allegata), il Miur ha, infatti, dettato le regole su come gestire i rapporti tra gli istituti scolastici e il genitore separato non convivente con lo studente.

Il Ministero, in sostanza, ha invitato i dirigenti scolastici a favorire e incoraggiare i genitori non conviventi con i figli a vigilare comunque sulla loro istruzione e la loro educazione, anche facilitando l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative a tutte le attività, anche quelle extrascolastiche previste dal Pof.

Nella consapevolezza che, a otto anni dall'approvazione, la legge sull'affido condiviso non ha mai trovato una totale e completa applicazione, sono state poi previste azioni amministrative volte a favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità.

Nel dettaglio, si è previsto che gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano inviare tutte le comunicazioni anche al genitore non convivente dello studente; che debbano essere previste modalità alternative al colloquio di persona con il docente o il dirigente scolastico o il coordinatore di classe, in caso di genitore «non allocatario» residente in altra città o impossibilitato a presenziare; che la password per l'accesso al registro elettronico o l'utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata per le comunicazioni scuola/famiglia sia comunicata a entrambi i genitori e che entrambi i genitori sottoscrivano, per presa visione, la pagella e gli altri principali documenti scolastici ancora cartacei.

Nella circolare viene inoltre suggerito di inserire nella modulistica, proponendone addirittura un testo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare nel caso in cui non sia possibile, benché richiesto, l'assenso di entrambi i genitori a una determinata attività.

Ora non resta che attendere la concreta attuazione di tutto ciò.

Data: 17/09/2015 09:20:00
Autore: Valeria Zeppilli