Processo penale: ecco cosa cambia con la riforma
di Marina Crisafi - Tra imbavagliamenti, polemiche e dissensi si è conclusa ieri la maratona alla Camera sulla riforma del processo penale. Approvato con 314 sì, 129 no e 51 astenuti, il ddl passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo.
Oltre ai limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni, grande nodo della discordia, tra le maggiori novità il testo, che incide con diverse modifiche sui codici penale e di procedura penale, prevede un giro di vite sui “reati di strada”, tempi certi sull'esercizio dell'azione penale, l'estinzione del reato per condotte riparatorie e il riordino dell'ordinamento penitenziario.
Ecco in sintesi le principali misure:
Limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni
Tra le proteste Montecitorio ha approvato l'articolo del ddl che delega il governo a disciplinare le intercettazioni. Le nuove regole dovranno evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e in ogni caso riguardanti soggetti completamente estranei, mediante una selezione del materiale relativo alle intercettazioni. Nessuna restrizione sui reati intercettabili e semplificazione del ricorso alle intercettazioni per quelli contro la P.A. Nessuna pena carceraria, inoltre, a carico dei giornalisti ma non con esplicita esclusione, vista la bocciatura dell'emendamento presentato dal M5S. Delega per punire fino a 4 anni la diffusione delle registrazioni finalizzate solo a causare danni a reputazione e immagine, salvo che le riprese o le registrazioni costituiscano prova di un processo o siano usate per l'esercizio del diritto di difesa e di cronaca.
Condotte riparatorie e estinzione dei reati
Sì all'estinzione del reato per condotte riparatorie. Solo per i reati procedibili a querela, quando l'imputato ha riparato interamente il danno, tramite restituzione o risarcimento ovvero eliminazione delle conseguenze dell'illecito, il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato. Tra i compiti affidati al Governo nell'ambito della delega ci sarà quello di allargare il raggio della procedibilità a querela anche ai reati arrecanti offese di modesta entità, fatta eccezione per quelli perpetrati su persona incapace.
Più garanzie per la parte offesa
Si ampliano i diritti della parte offesa con la previsione di poteri di controllo e stimolo dell'attività del pm. A sei mesi dalla denuncia, infatti, la persona offesa ha il diritto di conoscere lo stato del procedimento, oltre a un maggior tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione che, nel caso di determinati reati (come furto in abitazione) dovrà comunque esserle comunicata.
Pene più severe
Stretta sui reati di furto e rapina. Nel caso di furto in abitazione la pena aumenta da 3 a sei anni, mentre per il furto aggravato la sanzione minima va dai due ai sei anni di carcere e per la rapina semplice da 4 a 10 anni.
Aumentano anche le pene per il voto di scambio politico-mafioso che dagli attuali 4-10 anni passa a 6-12.
Tempi certi per le indagini
3 mesi di tempo per il pm per decidere se rinviare a giudizio o archiviare, con proroga di altri 3 dal procuratore presso la corte d'appello se il caso è complesso. Se invece si tratta di delitti di mafia e terrorismo, il termine sale automaticamente a 12 mesi. L'inerzia del pm sarà sanzionata con l'avocazione d'ufficio del fascicolo da parte del pg, il quale avrà uno specifico potere di vigilanza anche sulla regolare e tempestiva iscrizione nel registro degli indagati.
Prevista in ogni caso una norma transitoria che differisce i nuovi termini alle notizie di reato iscritte successivamente all'entrata in vigore della riforma.
Meno poteri a gup/gip
Viene soppresso il potere del giudice di supplire ai poteri-doveri di indagine del pm nell'udienza preliminare, mentre rimane la facoltà di disporre l'acquisizione delle prove decisive al fine del proscioglimento dell'imputato.
Se, a seguito di una prima richiesta di archiviazione, dopo le indagini ulteriori ordinate dal gip, il pm insiste sull'archiviazione il giudice non ha più la possibilità di ordinare l'”imputazione coatta”.
Differimento dei colloqui con il difensore
Per i reati di mafia e terrorismo, durante le indagini preliminari, il giudice può differire il colloquio dell'arrestato con il proprio legale fino a un massimo di 5 giorni.
Incentivo all'utilizzo del decreto penale di condanna
Al fine di incentivare l'uso del decreto penale di condanna, viene consentito al giudice, nel determinare la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tenere conto anche delle condizioni economiche dell'imputato. Il valore di conversione di un giorno di carcere si abbassa da 250 a 75 euro.
Rito abbreviato
Una volta che il giudice ha accettato la richiesta di giudizio abbreviato, non potranno più riproporsi questioni di competenza territoriale e le nullità, ove non assolute, potranno essere sanate. Se la richiesta dell'imputato è condizionata a un'integrazione probatoria, contestualmente può presentare domanda subordinata di “abbreviato secco” o patteggiamento. Previsto anche uno sconto di pena maggiorato della metà per le contravvenzioni.
Più specifici i motivi di appello
Motivi d'appello più specifici e rigorosi a pena di inammissibilità, e per contro requisiti più puntuali della sentenza per agevolare e semplificare le impugnazioni.
Le parti inoltre, sempre con vaglio del giudice, potranno accordarsi su motivi d'appello condivisi.
Verranno emanate anche linee guida per i pm da parte del procuratore generale presso la corte d'appello.
Meno ricorsi innanzi alla Cassazione
Incisiva riduzione della possibilità di ricorrere alla Cassazione, con l'aumento, da una parte delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, e dall'altra di una disciplina più semplice per l'inammissibilità per vizi formali quando non dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In caso di “doppia conforme” di assoluzione, si potrà adire la Suprema Corte solo per violazione di legge. Si estendono anche le ipotesi di annullamento senza rinvio. Per l'errore materiale il potere di correzione è attribuito allo stesso giudice che ha emanato la sentenza.
Processi a distanza
Esteso anche il ricorso ai collegamenti video nei processi di mafia e terrorismo, con la precisazione che la partecipazione al dibattimento a distanza, per chi si trova in carcere (anche per le udienze civili) e per i pentiti sotto protezione diventa la regola. La presenza fisica in aula invece potrà essere prevista dal giudice solo con decreto motivato ma non per i detenuti sottoposti al 41-bis.
Riforma ordinamento penitenziario
Sull'ordinamento penitenziario la delega all'esecutivo mira a facilitare il ricorso alle misure alternative e ad eliminare automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici, puntando a valorizzare il lavoro e a riconoscere il diritto all'affettività. Restano esclusi dai benefici in ogni caso i condannati all'ergastolo per reati di mafia e terrorismo e di eccezionale gravità e pericolosità.
Data: 24/09/2015 22:50:00Autore: Marina Crisafi