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Gli accordi di separazione consensuale

L'autonomia negoziale tra le parti nel disciplinare le conseguenze della separazione consensuale. Accordi omologati e accordi a latere.


di Lucia Izzo

In sede di separazione, i coniugi possono disciplinare convenzionalmente una serie di aspetti dipendenti dallo scioglimento del vincolo coniugale.

La possibilità di autodeterminarsi responsabilmente è indubbiamente correlata al concetto di famiglia nucleare c.d. privatizzata, a cui si sono ispirate le più importante riforme, come la legge sul divorzio e la legge di riforma del diritto di famiglia.
Istituti come la separazione consensuale o il divorzio congiunto, sono volti proprio a valorizzare le capacità dei coniugi di stabilire le conseguenze della fase patologica di crisi coniugale.

Gli accordi in sede di separazione

Gli accordi tra coniugi costituiscono uno strumento con il quale definire aspetti economici e personali dello scioglimento della relazione. Sono intese che intervengono a crisi coniugale già in atto, da distinguersi rispetto agli accordi presi prima che la crisi sia anche solo nell'aria, che hanno lo scopo di predeterminare le regole di una futura ed eventuale separazione.

L'accordo di separazione consensuale costituisce un atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminare i propri interessi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge di riforma ed in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica familiare (cfr. Cass., n. 11225/2014).

L'omologazione del giudice


Il giudice interviene di norma a confermare, tramite un decreto di omologa, quanto stabilito dai coniugi in base alla propria autonomia negoziale, verificando il rispetto dell'art. 160 c.c. il quale afferma che "gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la separazione consensuale ha un contenuto essenziale, che consiste nel consenso reciproco a vivere separati, nel disciplinare l'affidamento dei figli e l'eventuale assegno di mantenimento, e un contenuto c.d. eventuale occasionato dalla separazione, consistente in pattuizioni con cui i coniugi disciplinano l'instaurazione di un regime di vita separata attraverso statuizioni patrimoniali ed economiche (cfr. da ultimo Cass. n. 16909/2015).
Ex art. 158 c.c. la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Pertanto, non potranno essere oggetto di accordi gli status familiari e i diritti a questo connessi, di cui dovrà occuparsi il giudice in sede di omologazione, né potrà essere travalicato il limite invalicabile dell'interesse stabilito dalla Costituzione all'art. 30 ("È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio").

Questi accordi occasionati dalla separazione possono essere anteriori, coevi o successivi all'omologazione ed a loro volta omologati dal tribunale o rimanere non omologati (c.d. a latere).

Gli accordi non omologati (a latere)

Il problema principale si è posto proprio relativamente alla validità ed efficacia degli accordi a latere, non contenuti nel verbale sottoposto all'omologazione del giudice: sono accordi funzionalmente e cronologicamente legati alla separazione (ma ad essa estranei) con i quali i coniugi senza omologazione intendono integrare e o modificare gli accordi di separazione omologati.
L'orientamento attualmente prevalente, valorizza l'autonomia negoziale dei coniugi e ritiene l'omologazione un atto di controllo sulla conformità degli accordi relativamente alle disposizioni di legge, considerando i dovei e gli interessi della famiglia che è necessario tutelare.
Circa le pattuizioni convenute dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, la Corte di Cassazione ha stabilito la loro operatività soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza (perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo) oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c. (cfr. Cass., n. 20290/2005).
Quando invece si tratta di patti successivi alla separazione omologata, modificativi di quanto stabilito in quella sede, la giurisprudenza ha nel tempo riconosciuto l'importanza dell'autonomia negoziale del coniugi ex art. 1322 c.c. stabilendo la validità e l'efficacia di questi accordi poiché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Tali clausole, dirette a migliorare o integrare gli accordi omologati bilanciando gli interessi tra le parti, devono però essere compatibili con l'accordo omologato, senza interferire con quest'ultimo, nonché rispettare i limiti stabiliti dall'art. 160.
Questo indirizzo giurisprudenziale applica ai coniugi separati la regola rebus sic stantibus, concedendogli di rivedere le condizioni di separazione in presenza di circostanze sopravvenute.

Fac-simile accordi di separazione

Gli accordi di separazione possono essere formalizzati con tre diverse modalità: attraverso un ricorso congiunto da presentare presso il Tribunale in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, mediante la stipula di un accordo di negoziazione assistita, con comparizione dinanzi all'ufficiale dello Stato civile (solo, però, se la coppia non ha figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale).

Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi

TRIBUNALE CIVILE DI ___________
RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
Il sig. ______________ nato il ______________ a ______________ e residente in ______________ alla via ___________________ n. ______C.F.: ______________ domiciliato ad ___________ in via ___________, n.__ presso lo Studio dell'Avv. ______________ CF: ______________ Fax:______________ pec: ______________ che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto
e
La sig. ra______________ nata il ______________ a ______________ e residente in ______________ alla via ___________________ n. ______C.F.: ______________ domiciliata a ___________ in via ___________, n. __ presso lo Studio dell'Avv. ______________ CF: ______________ Fax:______________ pec: ______________ che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto
PREMESSO CHE

I coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario / con il rito civile in data ______________. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ______________.

Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
____________ nato ad ___________ il _____________;
____________ nata ad ___________ il _____________;
L'ultima residenza comune dei coniugi è stata: ______________.
Da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
è interesse delle parti separarsi consensualmente ai patti e alle condizioni di seguito di meglio precisati.

Tanto premesso i sigg.ri ______________ e ___________ come in atti rappresentati, difesi e domiciliati congiuntamente
RICORRONO
all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché - fissata ai sensi degli art. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Affidare i figli minori ______________ congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre/il padre - con collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre;
Assegnare la casa coniugale al/alla ___________ che ci vivrà con i propri figli minori ______________;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il/la ______ potrà vedere e tenere con sé i figli (ad esempio): nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore ______________; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore ______________ nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore ______________ nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre; durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio; nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;

Porre a carico di ___________ un assegno mensile di euro _____ a titolo di concorso al mantenimento dei figli e un assegno mensile di euro ________ per il mantenimento del coniuge stante la non autosufficienza economica del sig. _______/della sig.ra ___________.
(Si veda per un calcolo orientativo lo strumento per il calcolo dell'assegno di mantenimento)
Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT (si veda lo strumeto di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria da utilizzare in questo casolo solo per il calcolo della rivalutazione ISTAT)
Porre a carico del sig. ___________/della sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli ___________ purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio; apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive,visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
il sig./la sig.ra ___________ lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti


Secondo quanto previsto dal T.U. In materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore del contributo unificato è pari a Euro 43.
Si produce mediante deposito in cancelleria:
1) Estratto per sunto dell'atto di matrimonio;
2) Stato di famiglia dei coniugi;
3) Certificato di residenza dei coniugi;
4) Copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
Città: ___________, Data: ____________

Firme (Avvocati e coniugi) ___________________

Accordo di negoziazione assistita

Accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

Il sig. _______ , nato a _______ il _______ C.F. _______ , residente in _______ alla via _______n. __, di professione _______, assistito dall'Avv. ___________________, c.f. _____________________, con studio professionale in ____________________, Via ____________, n. ___, p.e.c. ______________________

(da una parte)

e

La sig.ra _______ , nata a _______ il _______ C.F. _______ , residente in _______ alla via _______n. __, di professione _______, assistita dall'Avv. ___________________, c.f. _____________________, con studio professionale in ____________________, Via ____________, n. ___, p.e.c. ______________________

(dall'altra)

PREMESSO CHE

- In data ____________ hanno contratto matrimonio civile ;

- il relativo atto fu iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di _______ come risulta da atto _______;

- da detto matrimonio è nata una figlia e precisamente ;

_______, nata a _______ il _______;

- da tempo, tuttavia, la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile, tanto che le stesse sono addivenute alla determinazione di richiedere la separazione personale e a nulla è valso il tentativo, esperito dai rispettivi Avvocati, di conciliarle;

- le parti si sono quindi determinate a risolvere la questione a mezzo del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 e in tale ottica hanno sottoscritto convenzione di negoziazione in data _______;

- nell'ambito del procedimento sono state informate dai rispettivi Avvocati della possibilità di esperire la mediazione familiare e della importanza che la prole minore possa trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

- la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente __________________________________;

Tanto premesso, i sottoscritti, alla luce e sulla scorta delle predette emergenze hanno raggiunto accordo di separazione personale nei seguenti

TERMINI

……..(riportare il contenuto dell'accordo in merito ai diversi aspetti che regoleranno la vita da separati dei coniugi).

Le spese legali sono integralmente compensate.

Luogo, data _________________

Firme dei coniugi ____________________

per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

Luogo, data _______________________

Firme degli avvocati _____________________

* * *

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 si conviene che sia onere dell'Avv. _________________ trasmettere il presente accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____________________ per il rilascio del/della relativo/a nullaosta/autorizzazione.

Ricevuto il/la nullaosta/autorizzazione l'Avv. ____________ provvederà a trasmettere copia dallo stesso autenticata del presente accordo e del/della relativo/a nullaosta/autorizzazione:

- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _______________, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di __________________, in conformità alla prescrizione dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14.

Luogo, data _______________________

Firme degli avvocati _____________________



Data: 14/12/2017 06:00:00
Autore: Lucia Izzo