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Lo sconfinamento di conto corrente

Il carattere eccezionale e la necessaria tolleranza da parte della banca


di Valeria Zeppilli – Lo sconfinamento di conto corrente è una fattispecie che riguarda i conti assistiti da fido.

È di conseguenza opportuno precisare, preliminarmente, che il fido bancario è quello strumento con il quale la banca concede al proprio cliente la possibilità di effettuare operazioni economiche anche in assenza di liquidità sul conto corrente.

Mentre, quindi, in un conto corrente non assistito da fido, nel caso in cui il saldo vada in negativo si verifica un cd. scoperto di conto, che è un evento di carattere eccezionale e che deve essere subito arginato, ciò non avviene quando il conto è assistito da fido.

Anche laddove la banca gli abbia concesso un fido, tuttavia, il cliente non ha la possibilità illimitata di ricorrere al conto corrente in assenza di liquidità.

Infatti l'istituto di credito, nell'offrire tale beneficio, fissa sempre un limite massimo oltre il quale il cliente non potrà ricorrere al conto corrente per prelievi o pagamenti.

È proprio nel caso in cui anche tale limite venga superato che si parla di sconfinamento di conto.

In sostanza, lo sconfinamento di un conto assistito da fido si ha quando il correntista effettua operazioni in conto corrente pur non avendo più a disposizione non solo la propria liquidità, ma neanche la liquidità aggiuntiva concessagli dalla banca.

Esso può essere considerato come l'equivalente dello scoperto di un conto non assistito da fido.

Anche in questo caso la vicenda ha carattere eccezionale e l'anomalia deve essere al più presto sanata.

In entrambe le ipotesi, poi, è necessaria la tolleranza della banca nei confronti del cliente, in quanto nell'ordinamento italiano non è ravvisabile un diritto al credito.

Di conseguenza, non sempre la banca ha l'obbligo di onorare, ad esempio, gli assegni emessi dal cliente senza la necessaria disponibilità. Neanche in caso di precedente ripetuta tolleranza.

La relativa valutazione, infatti, andrà fatta tenendo conto della necessità non solo dell'istituto di credito ma anche dei correntisti di comportarsi nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza.

Data: 06/10/2015 19:00:00
Autore: Valeria Zeppilli