Istanza di protezione internazionale: diniego e gratuito patrocinio
Avv. Erik Stefano Carlo Bodda - ​Dott.ssa Ilaria Sommaruga - I conflitti che caratterizzano, ormai in maniera strutturale, i territori posti al di fuori dei confini geografici europei (dal Nordafrica all'Africa Subsahariana, dal Medio Oriente all'Ucraina), come è noto, stanno spingendo milioni di persone a fuggire dai luoghi in cui abitavano per salvarsi la vita, per sottrarsi a trattamenti disumani e degradanti, a miseria, a negazione dei diritti fondamentali della persona, a catastrofi ambientali, finanche a persecuzioni politiche e religiose.
I principi internazionali di protezione dei rifugiati e di non respingimento trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, da cui deriva la definizione di rifugiato ripresa nella normativa italiana.
Il tema dei migranti economici e dei richiedenti lo stato di rifugiato è all'ordine del giorno, tanto che gli altri consigli degli ordini degli avvocati in Europa gli hanno dato particolare risalto, spesso dedicando corsi d'aggiornamento per gli iscritti e redigendo veri e propri vademecum e protocolli d'intesa con le Autorità competenti.
Per quanto riguarda la protezione internazionale quale è quindi il rimedio contro un eventuale provvedimento illegittimo?
L'art. 35 D.lgs. n. 25/2008, che regola il ricorso giurisdizionale, prevede degli esiti ben precisi:
- rigetto del ricorso
- riconoscimento dello status di rifugiato
- riconoscimento della protezione internazionale
Non si pronuncia, invece, su un'eventuale sentenza che riconosca un permesso per motivi umanitari. La norma è specifica e consente tre possibilità al giudicante. Dalla formulazione della norma possiamo comprendere la natura del procedimento, ovvero quella dell'accertamento di un diritto ne procedat iudex ex officio. Il giudice si trova investito solamente dell'accertamento o meno del diritto alla protezione internazionale del richiedente, non c'è quindi spazio, salvo eventuali modifiche della giurisprudenza, per un tipo di sentenza che dichiari nullo il provvedimento per vizi formali come, ad esempio, la mancata traduzione, i vizi nella procedura o la mancata presenza di un interprete.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 26480/2011, la nullità del provvedimento della Commissione per difetto di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero determina non una mera pronuncia di declaratoria d'invalidità, ma l'obbligo di decidere nel merito ripristinando le garanzie pretermesse. La violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 non ha determinato alcuna compressione effettiva delle garanzie processuali e difensive della parte che ha sempre tempestivamente attivato gli organi giurisdizionali competenti in modo pieno. Pur convenendo sull'erroneità della motivazione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato ingiustificatamente limitato agli atti e non al provvedimento finale l'obbligo di traduzione, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione al riguardo (Cass. n. 18493 del 2011 e n. 26480 del 2011), deve però escludersi che da tale omissione sia derivata una lesione processuale che, comunque, deve esser puntualmente dedotta ed allegata (Cass. n. 24543 del 2011 ed indirettamente 420 del 2012) e non solo genericamente rilevata.
Entrando nel merito degli aspetti procedurali del ricorso vorremmo analizzare la questione dell'accesso al gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio a spese dello Stato per i rifugiati è un settore in cui sembrano non esserci dubbi di alcun tipo per l'interpretazione delle norme vigenti.
Le disposizioni sono quelle del D.P.R. 115/2002 che all'art. 119 prevede l'equiparazione “del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto del fatto oggetto del processo e dell'apolide con il cittadino italiano”.
Lo straniero è, quindi, equiparato al cittadino italiano per l'ammissione al gratuito patrocinio, a condizione che sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto.
Ma da quando il soggetto richiedente la protezione è regolarmente soggiornante? Il richiedente è regolare a tutti gli effetti fino alla scadenza del termine per l'impugnazione, quindi indipendentemente dal rilascio del permesso di soggiorno (art. 32 D.lgs. 25 del 2008). Si sta quindi parlando di una persona regolarmente soggiornante, in più, se anche così non fosse, si parla di persona regolare al sorgere dal rapporto oggetto del giudizio, in questo caso dalla presentazione della domanda di protezione.
Anche a livello italiano non troviamo piena conformità tra i C.O.A., come ad esempio l'Ordine di Roma che in passato ha più volte rigettato l'ammissione del richiedente protezione perchè al momento del ricorso questo non era ritenuto regolarmente soggiornante e non era in grado di presentare la certificazione consolare sui redditi prodotti nel Paese di origine, come prescritto, in via generale, dall'art. 79 D.P.R. 115/2002 e l'art. 79, co. 2, DPR 115/2002.
La norma speciale del decreto 25, art. 16, specifica chiaramente come il richiedente sia ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Qualora fosse impossibile ottenere la dichiarazione consolare del mancato recepimento dei redditi all'estero, come avviene nella maggior parte dei casi per i richiedenti protezione internazionale, è consentito, secondo l'art. 9 D.P.R. n. 115 produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L'unico aspetto su cui ci si potrebbe interrogare è la valutazione sulla non manifesta infondatezza della domanda. In tal caso, arriva in soccorso la normativa (d.lgs. 25 del 28 gennaio 2008), secondo la quale solo la Commissione - e nessun altro organo - può affermare l'infondatezza della domanda. Se la Commissione, quindi, non valuta infondata una domanda di patrocinio, il Consiglio dell'Ordine e la Prefettura non possono intervenire per l'ammissione.
Senza il gratuito patrocinio non vi è tutela del richiedente la protezione internazionale (ubi societas, ibi ius) e quindi si auspica un intervento ad hoc del legislatore e degli Enti coinvolti per stabilire un decalogo chiaro ed efficace.
Questi temi, come il diritto d'asilo, lo status di rifugiato, le garanzie costituzionali, il diritto ad una difesa ed al gratuito patrocinio a spese delle Stato, per chi tratta d'immigrazione sono quotidiani.
Spesso ci si trova di fronte a soggetti che pur avendo tutti i requisiti di legge, non hanno possibilità economiche e le procedure per la concessione del gratuito patrocinio sono macchinose, se non ostative.
Sempre più spesso ci si rende conto di quante differenze ci siano ancora a livello legislativo tra gli Stati membri dell'UE, e si presenta sempre più la necessità di rimodellare un testo unico dell'immigrazione con la codificazione chiara e succinta delle norme e delle procedure. Ciò perchè il tema è epocale e la risposta del legislatore e delle istituzioni dovrà essere in grado di rispondere alle esigenze di decine di migliaia di migranti.
Questa spaccatura sta andando in direzione opposta alla strada che bisognerebbe percorrere, ovvero quella volta ad uniformare ed omogeneizzare le politiche degli Stati membri, al fine di creare una politica comune.
Mai come oggi, pertanto, si sente la necessità di un'Europa forte e coesa soprattutto in tema di immigrazione.
Avv. Erik Stefano Carlo BODDA - ​Dott.ssa Ilaria SOMMARUGA
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Autore: A.V.