La "nuova" elusione fiscale approda in Cassazione. Non è penalmente perseguibile
di Valeria Zeppilli – Ieri 7 ottobre, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta ad interpretare la recente previsione, contenuta nel decreto legislativo n. 128/2015, in base alla quale oggi l'elusione fiscale è perseguita solo in via amministrativa e non più con sanzioni di carattere penale.
La sentenza numero 40272/2015 (qui sotto allegata), infatti, ha assolto con formula piena un imprenditore che, brevemente, era stato indagato per aver prestato titoli azionari al fine di ottenere un risparmio di imposta.
Di fronte alla scelta del legislatore di escludere la rilevanza penale delle operazioni che si concretizzano in un abuso del diritto (termine oggi equipollente a quello di elusione fiscale) con salvezza delle eventuali sanzioni amministrative delle quali ricorrano in concreto i presupposti di applicazione, il giudice non può che applicare la depenalizzazione – retroattiva – anche al caso di specie.
La Cassazione, giungendo a questa conclusione, ha colto l'occasione per delineare, in coerenza con il dettato normativo, i nuovi caratteri dell'elusione, che recepiscono gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza e si concretizzano, sostanzialmente, nell'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, nella realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e nella circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione.
Del resto, secondo la disposizione di legge, l'abuso del diritto va identificato in quelle operazioni che, prive di sostanza economica, non riescono a produrre vantaggi diversi da quelli di carattere fiscale.
Una vera e propria lezione di diritto: ora non resta che vedere come sarà applicata nella pratica.
Data: 08/10/2015 19:00:00Autore: Valeria Zeppilli