Inizia l'esame del "bail in", cui prodest?
Un rapido excursus sulla misura del 'bail in' nello schema del d.lgs. n. 209, in attuazione della direttiva 2014/59/UE
di Roberto Paternicò - Con atto del Governo n. 209 é stato presentato lo Schema di decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, “per il risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento”, ora all'esame presso la Commissione competente ed a seguire verso il dibattito parlamentare.
Il recepimento della direttiva è composto da due distinti schemi di decreto legislativo: il primo (n.208), interviene nel Testo unico bancario per introdurre le disposizioni relative ai piani di risanamento e sostegno bancari, modificando, anche, le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la liquidazione coatta amministrativa; il secondo (n.209), disciplina i piani, le misure di risoluzione e la gestione della crisi di banche ed istituzioni finanziarie.
Proprio in quest'ultimo, agli articoli da 48 a 59 della Sezione III del Capo IV del Titolo IV dello schema di decreto, viene disciplinato il “famigerato” bail-in (salvataggio dall'interno).
La Commissione europea ha avviato, addirittura, la procedura d'infrazione, nei nostri confronti, per il mancato recepimento della succitata direttiva che deve essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di quanto previsto per il “bail-in”, da digerire non più tardi del 1° gennaio 2016.
Se é vero che l'attività bancaria ex art.10 del T.U.B. (Testo unico bancario) consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, non si comprende perché dovremmo consegnare i nostri soldi e poi proteggerli. In ogni caso, nell'ambito del Single Resolution Mechanism - SRM (meccanismo unico di risoluzione), concepito per garantire un approccio comune al trattamento delle banche in dissesto per la stabilità del settore finanziario negli Stati membri UE, la priorità, tra gli strumenti di salvataggio, va, semmai, ricercata nella portata del Fondo di risoluzione (Fondo "mutuo" finanziato dai contributi del settore bancario) e non certo nei clienti bancari.
Per capire meglio il significato di quest'ultima ed estrema soluzione di salvataggio delle istituzioni bancarie e finanziarie si proverà, nell'allegato documento, a decifrarne i contenuti con qualche riflessione normativa.
Data: 18/10/2015 11:00:00
Autore: Dott. Roberto Paternicò