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Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-698 c.p.c.)

Cosa sono i procedimenti di istruzione preventiva, l'oggetto, il ricorso, il periculum in mora, l'ordine di comparizione e ammissione del mezzo di prova, l'assunzione e l'efficacia delle prove


Cosa sono i procedimenti di istruzione preventiva

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I procedimenti di istruzione preventiva sono quelli che permettono di assumere uno o più mezzi istruttori prima del giudizio al quale si riferiscono, quando questo sia stato interrotto o sospeso o, infine, prima che il giudice istruttore li abbia ammessi.

Essi, disciplinati agli articoli da 692 a 698 del codice di procedura civile, si configurano come delle misure cautelari particolari e trovano la loro giustificazione nella sussistenza di ragioni d'urgenza.

La prova da assumere, in sostanza, deve essere a rischio di non poter essere assunta e, quindi, deve avere bisogno di essere “conservata”: l'istruzione preventiva consente proprio l'acquisizione anticipata finalizzata a scongiurare tale pericolo.

I procedimenti in esame sono, pertanto, indipendenti dal giudizio sull'ammissibilità o sulla rilevanza della prova: tale valutazione, infatti, sarà compiuta solo successivamente, e in modo autonomo, dal giudice di merito.

Oggetto dell'istruzione preventiva

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Più in particolare, l'articolo 692 del codice di procedura civile prevede che è possibile richiedere l'audizione a futura memoria di un testimone la cui deposizione sia ritenuta necessaria ai fini di una causa da proporre, nel caso in cui vi sia un motivo fondato di temere che esso stia per mancare.

Tramite istruzione preventiva, poi, è anche possibile verificare la condizione o la qualità di cose o lo stato di luoghi, prima che si proceda al giudizio, mediante un'ispezione giudiziale o un accertamento tecnico preventivo.

Questi, se ne ricorre l'urgenza, possono anche essere disposti sulla persona dell'istante o di colui verso il quale è proposta l'istanza, se vi acconsente.

Infine, sempre in via preventiva, può essere richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica per accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Il ricorso

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La richiesta di istruzione preventiva, in via generale, si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

Tuttavia, nei casi di eccezionale urgenza, l'istanza può essere proposta anche al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta.

In essa, devono essere indicati i motivi dell'urgenza e i fatti sui quali devono eventualmente essere interrogati i testimoni.

L'istanza deve inoltre contenere l'esposizione sommaria delle domande o delle eccezioni alle quali è preordinata la domanda.

Periculum in mora

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Da come può agevolmente comprendersi, i procedimenti di istruzione preventiva si differenziano rispetto ai provvedimenti cautelari classici, in quanto, mentre questi ultimi necessitano del preventivo accertamento, da parte del magistrato, del periculum in mora e del fumus boni iuris, i procedimenti di istruzione preventiva presuppongono solo l'accertamento del periculum in mora.

In sostanza, chi voglia avvalersene deve esclusivamente rappresentare l'urgenza di assumere il mezzo di prova, ma non anche argomentare circa la presumibile fondatezza del diritto sostanziale che si vuole far valere.

Il giudice, quindi, non ha il compito di verificare se il diritto rispetto al quale risulta preordinato il mezzo di prova sia meritevole di tutela o prima facie esistente, ma semplicemente valutare il mezzo di prova in sé, solo accertando se sia necessario assumerlo urgentemente.

L'urgenza, ad esempio, può essere dettata dalla circostanza che i testimoni da ascoltare siano in pericolo di vita o dal rischio che, con il passare del tempo, non sia più possibile eseguire l'ispezione giudiziaria sulle persone o valutare la condizione di cose o lo stato dei luoghi.

Ordine di comparizione e ammissione del mezzo di prova

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Una volta ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede a fissare l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio entro il quale notificare il decreto.

A questo punto, assunte, se necessario, sommarie informazioni, egli provvede con ordinanza non impugnabile e, nel caso in cui ammetta esame testimoniale, fissa l'udienza alla quale procedere all'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

In casi di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i predetti provvedimenti con decreto e dispensare quindi il ricorrente dalla notificazione alle altre parti.

In tal caso, è possibile che egli nomini un procuratore che intervenga all'assunzione della prova per le parti che non siano presenti.

Il decreto, poi, deve essere notificato alle parti non presenti all'assunzione, a cura del cancelliere, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo.

L'assunzione e l'efficacia delle prove preventive

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L'assunzione delle prove preventive, che per quanto possibile è assoggettata alle regole previste in via generale dagli articoli 191 e seguenti del codice di rito, non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza né impedisce la rinnovazione dei mezzi di prova nel giudizio di merito

Si precisa, poi, che i processi verbali dai quali risulti l'assunzione possono essere prodotti, richiamati o riprodotti nel giudizio di merito solo dopo che essi siano stati dichiarati ammissibili anche in tal giudizio.

Vedi anche:

Data: 09/11/2022 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli