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Quando la puzza diventa reato?

La molestia olfattiva è getto pericoloso di cose, sanzionato dall'articolo 674 c.p. Ecco tutti i casi in cui può essere integrato il reato


di Valeria Zeppilli – La molestia olfattiva è reato? Ebbene sì: dicasi "getto pericoloso di cose", vedasi l'articolo 674 del codice penale.

Il reato per la puzza

Tale norma, infatti, punisce penalmente due distinte condotte:

Il comportamento di chi cagiona delle molestie olfattive va evidentemente ricondotto a tale seconda ipotesi, per la configurazione della quale, peraltro, non hanno alcun rilievo i motivi e il fine perseguiti dal soggetto agente, essendo necessario solo che la condotta gli possa essere attribuita quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo (Cass. pen., sez. I, 4 giugno 1996 - 30 agosto 1996).

La pena prevista per tale fattispecie di reato è quella dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a duecentosei euro.

Le ipotesi di reato per puzza

La torrefazione

La giurisprudenza penale di legittimità si è trovata in più occasioni a doversi confrontare con la questione delle molestie olfattive, giungendo in diversi casi alla condanna del responsabile dei cattivi odori.

Ad esempio, con la sentenza numero 12019/2015, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'amministratore delegato di una torrefazione, colpevole di aver diffuso odori nauseabondi tali da molestare gravemente i residenti della zona in cui essa si trovava. Non importa che le emissioni, nel caso di specie, provenivano da un impianto munito di autorizzazione: in assenza di disposizioni specifiche in materia di odori, il criterio di riferimento per la configurazione della fattispecie criminosa è quello della stretta tollerabilità. In altre parole il naso delle vittime è stato elevato a metro di misura e a inchiodare l'imprenditore è bastata la testimonianza degli abitanti della zona, dalla quale era emerso che la puzza di caffè bruciato, soprattutto all'ora di pranzo, era tanto nauseabonda da arrivare, talvolta, a provocare rigetto.

La gestione dei rifiuti

Anche la gestione dei rifiuti in alcuni casi può portare a una condanna per la contravvenzione di cui all'articolo 674 del codice penale e lo sa bene il responsabile di una società campana che si occupava del recupero di rifiuti di tipo carta, cartone, materiali plastici e ferrosi, anche provenienti dalla raccolta differenziata, condannato dalla Corte di cassazione, con la sentenza numero 42387/2011, per aver cagionato con la sua attività l'emissione di odori nauseabondi e molesti atti ad arrecare pregiudizio alla vivibilità e alla salubrità ambientale della zona in cui operava.

Anche in questo caso i giudici, rifacendosi alla precedente pronuncia numero 19206/2009, hanno precisato che nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone che siano rappresentate da odori, il giudizio sulla loro esistenza e sulla loro non tollerabilità può basarsi anche solo sulle deposizioni testimoniali. Ciò soprattutto se i testi siano a diretta conoscenza dei fatti e rendano dichiarazioni che non si risolvano in valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma abbiano ad oggetto circostanze oggettivamente percepite.

La pizzeria

Non molto tempo fa, con la sentenza numero 45225/2016, la condanna è arrivata perfino per la proprietaria di una pizzeria colpevole di aver generato, con la cottura dei suoi piatti, degli odori insopportabili, avvertibili dai vicini anche a finestre chiuse, che si insinuavano nelle stanze degli appartamenti, nel vano scala e nella zona garage condominiali e che erano stati percepiti anche dal funzionario della ASL e dal tecnico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, chiamati ad accertarne l'effettività.

Gli animali

Il rischio di incorrere nelle sanzioni previste per il getto pericoloso di cose, peraltro, non riguarda solo locali e impianti industriali: ogni privato cittadino lo corre, se non rispetta le regole imposte a tutela della sicurezza e della tranquillità dei consociati, diffondendo odori molesti.

A tal proposito si consideri che, con la sentenza numero 45230 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del padrone di un cane che, sistematicamente, non raccoglieva gli escrementi del suo amico a quattro zampe, costringendo così i vicini di casa a sopportare odori sgradevoli e molesti.

Sulla questione si è pronunciata anche la più recente sentenza numero 35566/2017 che, pur dichiarando nel caso di specie l'estinzione del reato per prescrizione, ha comunque precisato che la fattispecie contravvenzionale del getto pericoloso di cose è astrattamente integrata quando, come nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, la presenza di animali determina esalazioni maleodoranti che superano il limite della normale tollerabilità e che possono essere imputate ai proprietari sotto il profilo della mancata adozione di tutele adeguate ad arrecare disturbi e molestie ai vicini.

L'odore di cucinato

Attenzione, poi, a quello che si cucina tra le mura domestiche, perché anche l'odore di sughi, fritture e cibi pesanti può sporcare la fedina penale.

Tanto emerge dalla sentenza numero 14467/2017, con la quale la Cassazione ha salvato gli imputati dalla condanna solo per prescrizione, ammettendo astrattamente che anche un tal genere di molestie olfattive è idoneo a integrare la condotta prevista e sanzionata dall'articolo 674 del codice penale.

Chiaramente, quando si tratta di casi di cattivo odore cagionato da animali o dalle attività culinarie del vicino, il comportamento, per rilevare penalmente, deve essere in ogni caso tale da rendere la condizione dell'ambiente davvero intollerabile.

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Data: 30/11/2017 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli