CCNL commercio: tutte le novità in vigore sino al 2017
di Erminia Liccardo - Chi sa quanti sono i soggetti coinvolti nelle inattese novità apportate in capo al CCNL commercio: si tratta di numeri difficili da quantificare e che ancor più rendevano ormai indifferibile, in un settore così cagionevole qual è appunto quello del commercio, uno svecchiamento, anche abbastanza notevole, dei suoi principali assi portanti.
E se è vero che l'aumento contrattuale di 85 euro rappresenta una delle novità che più di tutte ha toccato gli italiani, essendo essa andata a vantaggio delle proprie tasche, è pur vero che molte sono le altre numerose new entry che, a ben vedere, non sono certo di meno conto. Anzi.
Flessibilità degli orari di lavoro
La prima interessante riforma, rilevante in particolar modo considerando che si tratta de CCNL commercio, è quella che riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di maggior picco.
I lavori stagionali ma anche, più in generale, quelli che, pur non essendo tali, vengono ad esser influenzati da picchi di vendite in determinati periodi dell'anno sono stati sensibilmente favoriti da questa riforma che ha interessato il CCNL. E' sufficiente pensare che i datori potranno chiedere ai propri dipendenti di lavorare quattro ore in più senza che si renda necessaria l'autorizzazione da parte del sindacato. Detta così potrebbe apparire una scelta antisindacale o aberrante nei confronti del lavoratore: giova chiarirlo, le ore di straordinario non potranno superare le 16 settimane nell'arco di 12 mesi.
Come si intuisce si tratta di una flessibilità molto importante in un settore, come appunto quello del commercio, in cui non è affatto infrequente assistere a picchi di attività.
Sottoinquadramento per “assunzioni da premiare”
E' proprio così, anche nel CCNL commercio non poteva certo mancare un benefit per coloro che, sostanzialmente, contribuiscano a favorire l'assunzione di soggetti che, in un'accezione tutta all'italiana, potremmo definire più deboli.
Trattasi di lavoratori senza un impiego retribuito da sei mesi, lavoratori che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività autonoma o parasubordinata percependo un reddito inferiore al minimo annuale, lavoratori che hanno terminato la disoccupazione e lavoratori che hanno concluso l'apprendistato senza che ad esso abbia fatto seguito una assunzione.
La riforma prevede che chiunque provveda a sottoscrivere un contratto a tempo determinato con tali menzionati soggetti possa parcellizzarlo in tal guisa: 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli ed i restanti 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello.
Elemento economico di garanzia nel CCNL Commercio
Le sorprese celate da questa riforma sembrano non finire ed ecco un'altra novità introdotta dal provvedimento in capo al CCNL commercio: torna l'elemento economico di garanzia.
Si tratta di una componente economica che verrà erogata con la retribuzione di novembre 2017 e che avrà per destinatari i lavoratori a tempo indeterminato nonché gli apprendisti ed i dipendenti assunti con contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, sempre che sussista una condizione specifica, ossia che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.
Sulla base dell'articolo 236-bis, che regolamenta tale trattamento,l'azienda andrà ad calolarlo, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle sue dipendenze nel periodo che va dall' 1/1/2015 al 31/10/2017.
Per i lavoratori a tempo parziale, invece, esso sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 76 del CCNL.
L'importo in questione non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Esso, inoltre, è assorbito sino a concorrenza dai trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo in esame e corrisposti successivamente al 1° gennaio 2015.
Salta facilmente agli occhi come la riforma che ha interessato il CCNL commercio abbia in nuce voluto apportare significative novità sul contratto a tempo determinato proprio avendo di mira sia il sostegno all'occupazione che una concreta, fattiva semplificazione nella flessibilità della distribuzione dell'orario di lavoro.
Qualcosa, come si comprende, sta cambiando e di recente l'attenzione per il problema dell'occupazione e per l'ottimizzazione del lavoro inizia sempre di più a serpeggiare in qualsiasi riforma venga messa in campo.
Data: 10/11/2015 08:00:00
Autore: Erminia Liccardo