L'avvocato può "negoziare" con se stesso
Per il Tribunale di Verona è necessaria la procedura di negoziazione assistita anche se l'avvocato si difende personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c.
di Lucia Izzo - Anche l'avvocato che sta in giudizio personalmente deve esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita come prevista dal d.l. 132/2014.
Lo precisa il Tribunale di Verona, sezione III civile, nell'ordinanza emessa il del 2 ottobre 2015 (qui sotto allegata) con la quale ha fissato termine alle parti per comunicare l'invito a stipulare la convenzione.
Il giudizio dinnanzi al Tribunale era stato promosso da un avvocato, in proprio, per ottenere da un cliente il pagamento di una somma pari a circa novemila euro a titolo di compenso per l'attività di assistenza difensiva svolta nei suoi confronti.
Il giudice veronese rileva che la causa rientra tra quelle per le quali è prevista la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, come stabilito dal d.l. 132/14, convertito dalla legge 162/14 ed entrato in vigore a febbraio di quest'anno.
Infatti, la somma oggetto della domanda attorea rientra, anche tenendo conto di quanto spettante a titolo di interessi moratori, nel limite fissato dalla norma pari a 50mila euro.
Per escludere la necessità della procedura, neppure può invocarsi l'art. 3, comma 1, del d.l. summenzionato secondo cui la negoziazione non si applica alle controversie riguardanti obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Il giudice evidenzia, infatti, che al convenuto non può riconoscersi la qualità di consumatore nonostante egli sia una persona fisica.
Le nozioni di consumatore e professionista, come confermate dall'entrata in vigore del d.lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva 11/2013 in Italia, prevedono che consumatore sia la persona fisica che, anche se volge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; il professionista, invece, è colui, persona sia fisica che giuridica, sia pubblica che privata, che usa il contratto per svolgere la sua attività imprenditoriale e professionale, ed in tale nozione rientrando anche gli atti posti in essere per scopi connessi all'esercizio dell'impresa
Nel caso di specie, il convenuto ha richiesto all'avvocato la sua prestazione professionale per una questione strettamente attinente alla propria attività imprenditoriale (reati commessi nella qualità di amministratore di fatto di una società), pertanto non può considerarsi consumatore.
La negoziazione assistita è esclusa anche per le cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Anche questa opzione, secondo il giudice, va esclusa nel caso di specie.
La disposizione della legge va limitata alle cause di cui all'art. 82, comma 1, c.p.c (cause davanti al giudice di pace che non eccedono il valore di 1.100 euro) o a quelle di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, dovendosi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest'ultima disposizione (per il pagamento delle parcelle degli avvocati), non occorra esperire preventivamente al procedura di negoziazione assistita
Tuttavia, nel caso ivi esaminato, l'avvocato aveva proposto un'azione ordinaria di cognizione senza il ministero di altro difensore (ex art. 86 c.p.c.), ponendosi contemporaneamente quale parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente.
Data: 06/11/2015 10:00:00Autore: Lucia Izzo