Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori
di Marina Crisafi – Non ha diritto ad alcuna tutela chi occupa in modo abusivo un alloggio popolare, in quanto dall'illiceità della condotta discende l'onere del rilascio. È questo in estrema sintesi quanto affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5018/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando l'appello di una madre separata con due figlie minori avverso l'ordinanza cautelare del Tar di Catanzaro che confermava l'ordine di rilascio di un alloggio di edilizia popolare abusivamente occupato.
La donna chiedeva di poter continuare a vivere nell'appartamento, occupato abusivamente per via della situazione di emergenza abitativa, sostenendo di aver inoltrato apposita domanda di regolarizzazione e di essere in possesso dei requisiti di legge per continuare ad abitarlo, posto che non aveva la disponibilità di altra casa adeguata alle esigenze abitative (possedendo soltanto la quota di un immobile in condizioni igienico-sanitarie tali da non consentirne l'abitabilità) e di percepire un reddito irrisorio derivante da lavori socialmente utili.
Chiedeva, pertanto, la sospensione del decreto di rilascio e l'accertamento (e dichiarazione) della sussistenza dei presupposti per abitare l'alloggio occupato stipulando un regolare contratto di assegnazione in locazione con la locale Aterp.
Per il Tar però l'istanza di sospensione del decreto di rilascio va rigettata.
La donna allora si rivolgeva al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma dell'ordinanza cautelare e dolendosi, tra le altre cose, della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato il quale non aveva operato alcuna valutazione sul pregiudizio allegato, ossia sulla lesione di un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito, quale quello all'abitazione: posto che lo sgombero avrebbe comportato un danno grave alla stessa e alle due bambine che si sarebbero ritrovate senza un alloggio adeguato e con l'impossibilità di procurarsene un altro dato il disagio economico.
Il Consiglio di Stato però è di diverso avviso.
Confermando quanto deciso dal giudice di prime cure, ha affermato, infatti, che “difetta nel caso di specie il pericolo nelle more di pregiudizio grave irreparabile” giacché questo deriverebbe “dalla perdita di un alloggio incontestabilmente occupato in modo abusivo e cioè da una situazione di illiceità creata dalla stessa parte appellante”.
In altre parole, a detta del collegio, da un presupposto illecito non può derivare un grave danno alla persona: per cui anche se la famiglia rilasciando l'immobile si ritroverà senza un tetto, l'appello è respinto.
Data: 06/11/2015 17:00:00
Autore: Marina Crisafi