Decreto ingiuntivo: guida e modello Marina Crisafi - 13/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: basta poco per integrare lo stalking se la vittima è in una condizione di fragilità psicologica

I soggetti fragili meritano maggiore tutela rispetto alle condotte qualificabili ex art. 612-bis c.p.


di Marina Crisafi - Non solo può configurarsi il reato di stalking nei confronti di una persona che soffre già di problemi dal punto di vista psicologico, ma anzi, tale soggetto, “appare obiettivamente meritevole di maggiore tutela rispetto a condotte qualificabili ex art. 612-bis c.p., dove gli eventi indotti ben possono costituire aggravamenti di un'ansia o un timore preesistenti ed altrimenti provocati”.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 45184/2015 depositata oggi (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo condannato in entrambi i gradi di giudizio per il reato ex art. 612-bis c.p. nei confronti della vittima, figlia dell'ex amante della moglie, peraltro deceduto.

L'uomo infatti manifestava risentimento verso l'intera famiglia di costui malgrado fosse già morto e veniva notato mentre passava sotto casa della vittima, si avvicinava alla scuola da lei frequentata, l'aveva minacciata, strattonata, offesa con espressioni di disprezzo rivolte anche alla figura del padre.

Ciò basta per il collegio a ritenere integrato il delitto di atti persecutori, il quale prevede “eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità”.

Irrilevanti ai fini della sussistenza del reato, i problemi pregressi della vittima sul piano delle condizioni psicologiche, perché è vero che la stessa aveva subito un trauma per la morte di entrambi i genitori e versava in condizione di fragilità emotiva, ma la condotta dell'uomo aveva peggiorato le cose, provocandole gravi e perduranti turbamenti. Per di più con la piena consapevolezza dello stato di fragilità in cui si trovava la giovane, essendogli note le vicende che avevano portato alla morte dei suoi genitori. Il ricorso va dunque rigettato e l'uomo condannato anche alle spese di giudizio.

Data: 11/11/2015 21:10:00
Autore: Marina Crisafi