Via libera agli atti osceni. Ma non davanti ai minori
di Marina Crisafi - Fare sesso in pubblico non sarà più reato né porre in essere qualsiasi atto osceno in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, che l'art. 527 c.p. punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni. La novità è contenuta nei due decreti legislativi sulla depenalizzazione dei reati approvati venerdì scorso dal Consiglio di Ministri (leggi: "Via libera alla depenalizzazione dei reati … e lo Stato incasserà due volte"), in attuazione della delega prevista dalla l. n. 67/2014, e approdati ieri in Commissione giustizia per il necessario parere, che dovrà essere licenziato entro il prossimo 17 dicembre.
Stessa sorte toccherà all'ingiuria, al reato di omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro sotto i 10mila euro, alla prevenzione del riciclaggio, alla guida senza patente, alle pubblicazioni e spettacoli osceni, all'abuso della credulità popolare (ecc.). In totale, sono circa una sessantina gli illeciti che usciranno dall'alveo della rilevanza penale per entrare in quello amministrativo, portando non solo maggiori introiti allo Stato (direttamente per il tramite della sanzione pecuniaria prevista e indirettamente per il risparmio derivante dal mancato ricorso al patrocinio gratuito, stimato in oltre 900mila euro), ma anche ad un decongestionamento delle aule giudiziarie dai processi che solo per ingiuria, sottrazione di cose comuni e appropriazione di cose smarrite ammontano a circa 27mila casi, tra Gip e dibattimento.
Tornando agli atti osceni, ciò non significa che d'ora in poi vedremo centinaia di macchine tappezzate di giornali sui vetri o che un maniaco potrà girare imperterrito nei parchi vestito solo di un impermeabile, ma soltanto che tali condotte illecite non saranno più comprese nell'alveo penale, per essere punite con una "sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000", sanzione che, a detta del Governo, dovrebbe costituire un maggiore deterrente rispetto a quella penale.
Per gli atti osceni, rimane comunque la fattispecie aggravata, che nella versione odierna di cui al comma 2 dell'art. 527 c.p. prevede una pena aumentata da un terzo alla metà "se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano" che sarà sostituita con la "pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi".
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative sarà il prefetto e le stesse potranno essere applicate anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti, sempre che il procedimento non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. In tal caso, il giudice dell'esecuzione dovrà revocarli dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti.
Data: 19/11/2015 10:00:00Autore: Marina Crisafi