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Pensione a coniuge e figli superstiti: i chiarimenti dell'Inps

La Circolare INPS n. 185/2015 riassume le disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, l'ambito di applicazione e gli aventi diritto


di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 185/2015 (qui sotto allegata) pubblicata mercoledì 18 novembre, l'INPS provvede a fornire uno "strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS".


Nelle 15 pagine di Relazione, si ricorda che i familiari superstiti possono ottenere la cd. "pensione di reversibilità" se il defunto, assicurato iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, fosse titolare di pensione diretta ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione.
I superstiti possono, invece, ottenere la cd. "pensione indiretta" se il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali, ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

I destinatari del diritto al trattamento pensionistico sono il coniuge superstite (solo se non passa a nuove nozze), il coniuge divorziato o separato superstite, i figli ed equiparati (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e senza distinzione tra figli legittimi e naturali) che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'Università.


In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che abbiano compiuto il 65° anno di età oppure, se manchino anche costoro o pur esistendo non ne abbiano diritto, il trattamento pensionistico può riconoscersi ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che, al momento della morte di quest'ultimo, siano inabili al lavoro, oppure non siano titolari di pensione diretta o indiretta, oppure siano a carico del lavoratore deceduto.

La Circolare approfondisce dettagliatamente alcuni concetti fondamentali per verificare la spettanza o meno del trattamento pensionistico ai soggetti legittimati, come ad esempio: il requisito del carico; lo status di studente; i figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi, Corte Cost. n. 42/1999; i figli inabili che svolgono attività lavorativa; i nipoti;

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.
La Circolare stabilisce le aliquote di reversibilità, che sono stabilite nelle seguenti misure se il diritto alla pensione spetta solo al coniuge e ai figli: coniuge solo, 60%; coniuge e un figlio, 80%; coniuge e due o più figli, 100%.

Aliquote diverse sono previste qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell'8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.
Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Data: 21/11/2015 11:01:00
Autore: Lucia Izzo