Ex dipendenti? La mail va chiusa
di Francesca Pietropaolo - Se il dipendente è stato licenziato o si è dimesso, il datore di lavoro deve "eliminare" la sua mail aziendale, dandone eventualmente comunicazione ai terzi e fornendo un indirizzo alternativo. Mentre, non può in alcun modo tenere aperto l'account di posta elettronica né reindirizzare in automatico ad altro utente i messaggi in ricezione.
Lo ha stabilito il Garante della Privacy, con il provvedimento n. 456/2015, reso noto nei giorni scorsi sul sito istituzionale, sanzionando il comportamento di una società che non aveva informato in modo trasparente e dettagliato i propri lavoratori sull'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e sui controlli che avrebbe effettuato.
Invero, la società sanzionata aveva comunicato la chiusura delle caselle di posta elettronica di alcuni ex dipendenti, continuando invece a monitorarle, reindirizzando automaticamente i messaggi che pervenivano nelle loro mail verso l'account di altro dipendente in servizio e tenendo sotto controllo, di fatto, gli account per diverso tempo.
Il Garante, accogliendo il reclamo degli ex lavoratori, ha bocciato l'operato della società dichiarando illegittimo il trattamento dei dati personali così effettuato in violazione degli artt. 11 e 13 del Codice Privacy.
Il datore di lavoro, è precisato infatti nel provvedimento, "pur avendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e , in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato, circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l'eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale".
Francesca Pietropaolo – legale.pietropaolo@gmail.com
Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001
Advocat Ilustre Colegio Sant Feliu de Llobregat
Data: 19/12/2015 18:00:00
Autore: Avv. Francesca Pietropaolo