Accordi prematrimoniali: ecco il nuovo disegno di legge
di Marina Crisafi - Sì agli accordi prematrimoniali e ai patti successori, oggi vietati. È questo l'obiettivo della proposta di legge (n. 2669/2014 qui sotto allegata), presentata il 15 ottobre 2014 all'indomani dell'approvazione del divorzio breve, dagli stessi relatori della riforma, i deputati Alessia Morani e Luca d'Alessandro, e ora all'esame della II commissione giustizia in sede referente. (leggi: "Superato il divorzio breve, arriva il ddl sugli accordi prematrimoniali").
Destinata a mutare il diritto di famiglia così come concepito nel nostro ordinamento, la proposta mira a consentire a chi si sposa la possibilità di regolare il regime patrimoniale della famiglia, con riferimento in particolare alla "distribuzione" dei beni, risolvendo così, "a monte", con una convenzione, qualsiasi eventuale problema futuro, nell'ottica di una separazione o divorzio.
Tali accordi, molto diffusi negli Stati Uniti e in altri paesi europei (c.d. prenuptial agreement"), in Italia, non sono ben visti né dalla dottrina né dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex. multis Cass. n. 17634/2007; Cass. n. 5302/2006), anche se di recente, alcune pronunce, hanno mostrato una certa apertura, riconoscendo un "minimo" di autonomia, laddove l'accordo tra i coniugi non contenga disparità o sproporzioni nelle prestazioni reciproche (cfr. Cass. n. 23713/2012; Cass. n. 19304/2013).
La pdl mira ad eliminare del tutto gli ostacoli, lasciando ampia autonomia negoziale ai coniugi sia con riferimento alla regolamentazione dei futuri rapporti patrimoniali e personali, sia in ordine alla possibilità di prevedere accordi successori, in deroga al divieto esistente, facendo salvi i diritti riservati agli altri legittimari.
In particolare, la proposta mira ad introdurre nel codice civile il nuovo art. 162-bis, che andrebbe a disciplinare la possibilità di stipulare, tramite atto pubblico redatto da un notaio e alla presenza di due testimoni ovvero tramite negoziazione assistita, accordi prematrimoniali destinati a regolamentare le diverse conseguenze patrimoniali, in caso di eventuale separazione o divorzio, come ad esempio: la previsione, le modalità e il quantum del mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale, ecc.
Si tratterebbe di accordi su diritti disponibili che, quindi, secondo i promotori, non andrebbero a confliggere con i principi fissati dall'ordinamento, in quanto rientranti nella libertà negoziale delle parti, ferma restando l'invalidità degli stessi qualora contenessero patti concernenti diritti e doveri intoccabili (come ad esempio l'impegno a non separarsi o a divorziare, la violazione del diritto di difesa, limitazioni alla frequentazione di terzi o alla sessualità, o ancora penali per il mancato rispetto degli obblighi fissati, ecc.).
La proposta, inoltre, distingue tra coniugi con o senza prole, prevedendo nel primo caso che l'accordo sia trasmesso al vaglio del procuratore della repubblica, e prevede che ogni convenzione possa essere sempre modificata (con la forma dell'atto pubblico), anche con l'inserimento di clausole di adeguamento degli importi se le prestazioni economiche disciplinate diventano nel tempo particolarmente onerose per una o per entrambe le parti.
Gli accordi, infine, potranno essere stipulati sia prima che durante il matrimonio e fino all'eventuale separazione dei coniugi, e nel caso di divorzio si prevede (attraverso l'inserimento del nuovo art. 6-bis nella l. n. 898/1970), che il tribunale nel pronunciare la sentenza, disponga in conformità a quanto concordato dai coniugi ex art. 162-bis c.c.
Data: 04/12/2015 21:00:00Autore: Marina Crisafi