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Cassazione: lo sport del calcio è "attività pericolosa" e il titolare dell'impianto deve garantire l'incolumità di chi lo utilizza

Il gestore però va scagionato se la struttura è stata utilizzata abusivamente da terzi


di Lucia Izzo - L'attività sportiva del gioco del calcio (nonostante non sia assimilabile alle discipline qualificabili come "sport estremi") è comunque attività pericolosa, in considerazione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori dalla stessa derivanti.

Pertanto, il titolare o responsabile di un impianto sportivo assume una posizione di garanzia, dovendo porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, nella sentenza n. 47752/2015 (qui sotto allegata) che però ha respinto il ricorso del danneggiato dato che è stato accertato un utilizzo abusivo dell'impianto sportivo da parte di terzi che avevano divelto una porta per posizionarla all'interno della vicina area adibita a campo di pattinaggio nella stagione invernale. Il mancato ancoraggio al suolo era stata la causa di lesioni ad un minore.
La parte civile cita in giudizio per lesioni colpose il Presidente pro-tempore dell'associazione calcistica gestore della struttura, che il giudice di prime cure aveva dichiarato colpevole per aver omesso di impedire che soggetti terzi alla detta società accedessero alla struttura citata, in custodia dell'associazione, per posizionare la porta altrove.
Il giudice monocratico del Tribunale, in sede d'appello, riformava totalmente l'appellata pronuncia assolvendo l'imputanti, ritenendo insussistente il fatto e non provata la condotta colposa ascrittagli per difetto del nesso di causalità.
Gli Ermellini precisano che "il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. ed è tenuto, anche per il disposto dell'art.2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturali alla normale pratica sportiva".
Costui deve inoltre provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature, evidenziandosi un nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto.

Pertanto, l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonee al suddetto scopo, in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato o avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per la incolumità fisica dell'utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.
Nel caso in esame, tuttavia, si è accertato che la porta era stata sottratta abusivamente e senza alcuna autorizzazione dal luogo in cui era custodita, e posta successivamente sul vicino campo di pattinaggio per poter giocare anche lì una partita di calcio. L'imputato non aveva avuto contezza di tutto ciò, dunque non può essergli attribuita alcuna negligenza colposa né in relazione allo spostamento, né in relazione al mancato ancoraggio
La lesione fu inoltre cagionata dalla caduta della porta mobile non già a seguito di un'azione di gioco normale, ma per un uso non corretto della stessa da parte del ragazzo.
Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Data: 08/12/2015 18:30:00
Autore: Lucia Izzo