Eredità: che fare se i fratelli non vogliono vendere?
di Valeria Zeppilli – Non sempre gestire un'eredità è cosa agevole. Se, spesso, i beni che spettano a uno o a un altro erede sono assegnati dal de cuius attraverso il testamento o sono agevolmente divisibili, altrettanto spesso accade che il "patrimonio ereditario" resti indiviso e non sia neanche facilmente separabile.
Con la conseguenza che il rischio di liti in famiglia è tutt'altro che remoto né di rara verificazione.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'eredità sia costituita da un immobile da dividere tra due (o più) fratelli e tra di loro non vi sia accordo sulla destinazione da dare al bene ereditato.
Se l'eredità è accettata, su tale bene si viene a creare una vera e propria comunione, regolamentata dalle norme che disciplinano in via generale tale istituto e che, se necessario, può anche essere sciolta.
Nel dettaglio, lo scioglimento può avvenire, innanzitutto, attraverso un accordo tra tutti i condividenti.
Si tratta, di certo, della strada più agevolmente percorribile, ma che presuppone, ovviamente, la volontà comune di tutti i coeredi, formalizzata attraverso la stipula di un contratto.
Cosa fare, invece, se i coeredi non riescono a trovare un accordo sulla destinazione da dare all'eredità comune?
Divisione giudiziale
In tal caso è possibile ricorrere alla divisione giudiziale, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 713 del codice civile, può essere sempre domandata da ciascun coerede.
Si tratta di un diritto imprescrittibile che può, tuttavia, essere limitato innanzitutto dal testatore.
In particolare, quest'ultimo può stabilire che, nel caso in cui vi siano eredi minorenni, la divisione non possa avere luogo prima che sia trascorso un anno dal compimento della maggiore età da parte del più piccolo.
Può poi stabilire che la divisione dell'eredità o di alcuni beni che la compongono non possa avere luogo prima che sia trascorso un determinato termine dalla sua morte, in ogni caso non eccedente i cinque anni.
Nel caso in cui ricorrano gravi circostanze, tuttavia, l'autorità giudiziaria può derogare alla volontà del testatore.
Oltre che nella volontà eventuale del testatore, la divisione dell'eredità trova un limite anche nel caso in cui tra i chiamati vi sia un concepito o nel caso in cui sia pendente un giudizio sull'accertamento della filiazione. Anche tale limite può, tuttavia, essere superato dall'autorità giudiziaria, che è legittimata ad autorizzare comunque la divisione, fissando le opportune cautele.
Da un punto di vista operativo, colui che vuole procedere alla divisione giudiziale deve necessariamente chiamare in causa tutti i coeredi.
A questo punto, dinanzi al giudice, si procede a identificare i beni che fanno parte del patrimonio ereditario, a valutarli e ad attribuire le quote ai vari eredi.
Nel caso in cui la divisione in natura non sia possibile, si provvederà a vendere i beni non assegnati.
È chiaro, in ogni caso, che la procedura di divisione giudiziale è sicuramente dolorosa e dispendiosa e va quindi lasciata come extrema ratio, alla quale ricorrere solo laddove non sia possibile seguire strade più serene.
Divisione parziale
Occorre da ultimo precisare che la divisione ereditaria non deve necessariamente riguardare l'intero asse ma può anche essere parziale.
La giurisprudenza, infatti, ha precisato che il principio dell'universalità della divisione non è assoluto e inderogabile.
In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza numero 5694 del 10 aprile 2012 della Corte di cassazione, con la quale quest'ultima ha anche chiarito che la divisione parziale è possibile non solo quando intervenga un accordo delle parti in tal senso ma anche quando una parte abbia chiesto tale divisione giudizialmente e le altre non abbiano ampliato la domanda.
Data: 11/12/2015 22:00:00Autore: Valeria Zeppilli