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Regime dei minimi: com'era e com'è

Cos'è il regime dei minimi, a chi è destinato, cosa è cambiato con l'introduzione del regime forfettario e con la nuova flat tax 2019


di Valeria Zeppilli - Il regime dei minimi è un regime fiscale agevolato, che il nostro ordinamento destina agli operatori economici di ridotte dimensioni, riservando loro semplificazioni importanti a fini IVA e a fini contabili (pur con la precisazione che la dichiarazione dei redditi va comunque presentata e la documentazione professionale va conservata).

Indice:

Cos'è il regime dei minimi

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Il regime dei minimi, in realtà, non ha assunto sempre la medesima veste ma, dopo la sua entrata in vigore nel 2008, è stato sottoposto a modifiche rilevanti che ne hanno notevolmente modificato i connotati nel 2015 e poi nel 2016, pur lasciando in essere, per un periodo di tempo determinato, un regime a doppio binario.

Oggi, quindi, sono operativi due regimi dei minimi, o meglio due regimi fiscali agevolati: il regime forfettario, che è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e poi in parte innovato dalla legge di stabilità 2016, e il vecchio regime dei minimi, introdotto dalla legge numero 244/2007 e in vigore ad esaurimento per tutti coloro che avevano optato per esso prima dell'introduzione del regime forfettario.

Il regime forfettario

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Il regime forfettario è oggi il regime fiscale naturale per le persone fisiche che esercitano in forma individuale un'attività di impresa, un'arte o una professione, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che non incorrano in una causa di esclusione.

Requisiti per il regime forfettario

I requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione del regime forfettario sono innanzitutto il conseguimento di ricavi o la percezione di compensi in misura non superiore a dei limiti diversificati in base al codice ATECO di riferimento (dai 25mila ai 20mila euro - se i codici sono più di uno, si considera il limite più elevato). Inoltre le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori non devono superare i 5mila euro lordi l'anno. Infine, alla data di chiusura annuale di esercizio, il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non può essere superiore a 20mila euro.

Esclusioni dal regime forfettario

Pur in possesso dei predetti requisiti, il ricorrere di alcune cause di esclusione rende comunque impossibile l'applicazione del regime forfettario. Di esso, infatti, non possono beneficiare i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti, eccezion fatta per coloro che risiedono in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR, o a srl a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale; i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato e in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Benefici del regime forfettario

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I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi di cui al d.P.R. n. 633/1972, usufruiscono di semplificazioni fiscali e contabili e beneficiano di agevolazioni previdenziali.

Essi, inoltre, sono tenuti al versamento di un'unica imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e delle addzionali regionali e comunali pari al 15%, salvo alcune eccezioni, per le quali tale percentuale e più bassa. Per i primi 5 anni di attività, infatti, l'imposta sostitutiva è del 5%, purché il contribuente nei tre anni precedenti non abbia esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare, e la nuova attività non costituisca una mera prosecuzione di un'attività già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che quest'ultima non consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La riduzione dell'imposta sostitutiva non opera neanche quando venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto e l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, superi i limiti di accesso al regime.

Va precisato, infine, che l'operatività del regime forfettario non è assoggettata a un termine massimo di durata e non è condizionata all'età del professionista.

Regime forfettario 2019 e flat tax

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Dal 1° gennaio 2019 il regime forfettario si è rinnovato, con l'introduzione, ad opera della legge di bilancio 2019, di nuovi requisiti di accesso al regime e di permanenza dello stesso nonché di tassazione.

Le principali novità riguardano l'aumento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65mila euro e l'abolizione dei limiti fissati per i compensi per lavoro dipendente, collaboratori, lavoro accessorio, associazione in partecipazione e lavoro prestato dei familiari e per l'acquisto di beni strumentali.

Al regime forfettario in vigore dal 2019 si applica una nuova imposta sostitutiva con aliquota al 15%, denominata flat tax, la cui percentuale scende al 5% nel caso in cui il regime forfettario si applichi a una startup.

Dal 2020, ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi di importo compreso tra 65.001 e 100.000 euro si applicherà la flat tax al 20%.

Vai alla guida La flat tax

Il "vecchio" regime dei minimi

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Il vecchio regime fiscale semplificato cd. "dei minimi", come accennato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge numero 244 del 24 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e poteva essere adottato sino al 31 dicembre 2015.

Esso, che ancora oggi continua ad operare ad esaurimento per tutti coloro che vi hanno aderito nei termini, si configura nel seguente modo.

Chi può usufruire del regime dei minimi

A poterne beneficiare sono quei soggetti (persone fisiche) che abbiano avviato un'attività di impresa, un'arte o una professione successivamente al 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2015, i quali non conseguano ricavi né percepiscano compensi superiori a trentamila euro annuali e non abbiano effettuato cessioni all'esportazione né acquistato beni strumentali, nel triennio solare precedente, per un ammontare complessivamente superiore a quindicimila euro.

Pur in presenza dei predetti requisiti, poi, i contribuenti possono godere del vecchio regime dei minimi solo se non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali, corrisposto borse di studio, assegni o sussidi e somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano esclusivamente lavoro. Gli stessi, infine, non devono aver esercitato, nei tre anni precedenti a quello in cui hanno avviato la propria attività, un'attività artistica, professionale o di impresa e l'attività avviata avvalendosi del regime dei minimi non deve essere già stata svolta in maniera dipendente o autonoma.

Benefici del regime dei minimi

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Per quanto riguarda i benefici del vecchio regime dei minimi, essi, in sostanza, possono essere ravvisati principalmente nell'esenzione dall'Iva e dall'Irap. I contribuenti, quindi, non addebitano neanche l'imposta a titolo di rivalsa, ma, ovviamente non hanno diritto alla detrazione dell'Iva. Un ulteriore beneficio non irrilevante va rinvenuto nel fatto che il reddito dei contribuenti minimi è assoggettato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali la cui aliquota è sempre e comunque pari al 5%.

Come accennato, tale regime ha cessato di poter essere prescelto a partire dal 1° gennaio 2016, ma coloro che lo avevano già adottato possono continuare ad avvalersene sino al raggiungimento dei cinque anni complessivi di attività o sino al compimento del trentacinquesimo anno di età anche oltre il quinquennio, ovverosia entro i termini di applicazione dello stesso già vigenti.

Regime dei minimi e fattura elettronica

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Va infine detto che chi si trova ancora nel regime dei minimi, così come chi ha aderito al regime forfettario, è esonerato dall'obbligo di fattura elettronica e, nonostante le novità in vigore a partire dal 2019 in materia di fatturazione, può continuare a emettere fatture cartacee. Resta fermo il fatto che nei confronti della PA la fattura è comunque elettronica e che anche chi si trova in regime fiscale agevolato può ricevere fatture elettroniche.

Data: 23/01/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli