Il principio del contraddittorio
- Cos'è il principio del contraddittorio
- Il principio del contraddittorio nella Costituzione
- Il principio del contraddittorio nel processo penale
- Il principio del contraddittorio nel processo civile
- Il principio del contraddittorio nel processo amministrativo
Cos'è il principio del contraddittorio
In base al principio del contraddittorio, in generale, nessun soggetto può "subire" una statuizione del giudice se non è stato regolarmente citato in giudizio o non ha comunque avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni.
Il principio del contraddittorio nella Costituzione
Il principio del contraddittorio è un principio fondamentale del nostro ordinamento, che trova il suo primario riconoscimento all'articolo 111 della Costituzione.
Tale disposizione, infatti, nel garantire il giusto processo e il diritto di difesa delle parti, pone due fondamentali principi che dovrebbero caratterizzare l'iter processuale.
Tra di essi vi è, appunto, quello del contraddittorio tra le parti, da garantire durante lo svolgimento di tutte le fasi processuali.
È chiaro che l'intento fondamentale è quello di garantire la posizione di parità tra tutti i soggetti, mediante la garanzia di un confronto dialettico nel corso del giudizio.
Al principio del contraddittorio, nel testo costituzionale si affianca quello dell'imparzialità e della terzietà del giudice.
Il principio del contraddittorio nel processo penale
Proprio in ragione della sua fondamentale rilevanza, il principio del contraddittorio informa di sé tutti i tipi di processo.
Il processo penale è quello nel quale tale principio assume la maggiore rilevanza, tanto da trovare un'espressa ulteriore garanzia nel testo costituzionale.
L'art. 111 Cost., infatti, dopo aver sancito in via generale quanto sopra visto, al comma 4 specifica ulteriormente che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova".
In sostanza, la garanzia del contraddittorio deve essere attuata sia nella fase delle indagini preliminari, attraverso l'informazione dell'indagato, sia nella fase dibattimentale, con il diritto alla parità di posizioni.
Ciò, tuttavia, vale salvo il caso di impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Il principio del contraddittorio nel processo civile
Nel processo civile il principio del contraddittorio è espressamente ribadito dall'articolo 101 del codice di rito, il quale dispone che "il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa".
Con l'inciso "salvo che la legge disponga altrimenti" tale norma sembrerebbe ammettere delle deroghe a un principio fondamentale del nostro ordinamento.
In realtà, però, non è così.
Infatti, il predetto inciso si riferisce nella sostanza a casi in cui il contraddittorio è soltanto posticipato.
Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di emissione di un decreto ingiuntivo, di provvedimenti di urgenza o di sospensione del processo di opposizione all'esecuzione.
La riforma Cartabia, al fine di coordinare e rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo rito ordinario, caratterizzato da una trattazione scritta anticipata rispetto all’udienza di prima comparizione delle parti ha inserito una nuova disposizione all’inizio del comma 2, che così dispone: “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.”
Il principio del contraddittorio nel processo amministrativo
Nel processo amministrativo, infine, il principio del contraddittorio tende a garantire che la decisione del giudice sia il frutto di una cognizione assolutamente completa.
Esso si estrinseca principalmente nella previsione in base alla quale il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso non solo all'amministrazione che ha emesso l'atto che con esso si intende impugnare ma anche a tutti i controinteressati.
Data: 29/03/2024 07:00:00Autore: Valeria Zeppilli