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Ritardi del giudice: sanzioni disciplinari

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sent. n. 20133/04) hanno stabilito che è assoggettabile a sanzione penale il magistrato che nel deposito dei provvedimenti incorra in ritardi tali, per consistenza e numero, da superare i limiti della ragionevolezza e della giustificabilità, ledendo in tal modo il prestigio dell'Ordine giudiziario. In questi casi non è necessario accertare il concreto verificarsi della perdita di credibilità della funzione. Data: 05/11/2004
Autore: Marina Demaria