Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Liti fiscali: dal 2016 largo a mediazione e conciliazione

La circolare 38/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la portata delle novità applicabili dal 1° gennaio anche alle liti già avviate


di Lucia Izzo - Importanti novità circa il contenzioso in materia fiscale a partire dal 1° gennaio 2016. A confermarle, l'Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 38/E del 29 dicembre scorso (qui sotto allegata), ha dettato i chiarimenti sugli istituti toccati dalla riforma.


Il reclamo e la mediazione


Nell'ambito della riforma del processo tributario (d.lgs 24 settembre 2015, n. 156) il testo dell'articolo 17-bis del decreto n. 54627 (“Il reclamo e la mediazione”) è stato integralmente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera l).

Il nuovo testo presenta rilevanti novità tese a potenziare l'istituto e a incentivare ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario.
L'istituto del reclamo/mediazione continua a rappresentare uno strumento obbligatorio al fine di esaminare preventivamente la fondatezza dei motivi del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria, nonché a verificare la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice.


Le modifiche introdotte riguardano in particolare: l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale; la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento; la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente; le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione; l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

L'Agenzia chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016, ossia ai giudizi pendenti a tale data; ciò vale anche, con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente, per gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione (ad esempio, gli atti di accertamento catastale o gli atti di altri enti impositori).

Per quanto riguarda le liti concernenti atti dell'Agenzia di valore non superiore a ventimila euro, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Quindi l'istituto del reclamo/mediazione rimane circoscritto alle sole liti fino a ventimila euro di valore, ma risulta ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o un ente locale) ovvero l'agente o il concessionario privato della riscossione.

La riforma provvede anche a rideterminare il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell'intervenuto accordo di mediazione, nella misura del “trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge”.
La disciplina risulta più favorevole per il contribuente sotto un duplice aspetto: le sanzioni sono ridotte al 35% (mentre in precedenza la percentuale era fissata al 40 per cento) ed irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge (e non più in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione).

La novità sarà applicata ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2016 non definiti: ciò significa che, in caso di mediazione instaurata prima del 31 dicembre 2015, ma il cui accordo interviene nel 2016, il contribuente pagherà la sanzione al 35%.

Il rimedio del reclamo troverà applicazione per le impugnazioni concernenti cartelle di pagamento per vizi propri, fermi di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del DPR n. 602 del 1973, iscrizioni di ipoteche sugli immobili ai sensi dell'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973.

È ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro”. Tuttavia, difficilmente la più lunga dilazione sarà applicabile per le mediazioni stante il necessario superamento della soglia di cinquantamila euro.

Viene meno, chiarisce il documento, anche la necessità di introdurre il procedimento di reclamo/mediazione attraverso apposita istanza: sarà necessaria la sola presentazione del ricorso.

La conciliazione


Novità anche per quanto riguarda la conciliazione, ora estesa alle controversie per le quali è applicabile l'istituto del reclamo/mediazione.
Anche qui l'intento è teso al rafforzamento e alla razionalizzazione dell'istituto nel processo tributario.

Le novità più rilevanti riguardano: l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto al secondo grado di giudizio; l'individuazione di un diverso momento di perfezionamento della conciliazione e di nuove regole per il pagamento delle somme dovute; la determinazione del beneficio consistente nella riduzione delle sanzioni, riformulata secondo modalità più favorevoli al contribuente.

Va distinta la conciliazione perfezionata “fuori udienza” da quella realizzatasi "in udienza".
La prima ipotesi si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito, con l'unica differenza che il soggetto deputato ad effettuare il deposito è ora individuato in ciascuna delle parti del giudizio e non più esclusivamente nell'Ufficio.


Con riferimento alla conciliazione “in udienza”, si prevede che ciascuna delle parti possa presentare un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo sia al secondo grado di giudizio.

Invece che con il versamento della prima rata come avveniva in passato, le conciliazioni si perfezioneranno con la sottoscrizione del verbale. Anche queste novità saranno applicabili alle conciliazioni avvenute dal 1° gennaio scorso a prescindere da quando sia stata avviata la causa.

Data: 03/01/2016 17:00:00
Autore: Lucia Izzo