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Omicidio stradale: niente arresto per chi soccorre

Passa alla Camera l'emendamento a scrutinio segreto che fa rinviare al Senato il ddl senza diventare legge


di Marina Crisafi - Il conducente che si ferma e presta "assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato". È il testo dell'emendamento presentato dal deputato Francesco Paolo Sisto di Forza Italia alla Camera al ddl sull'omicidio stradale e passato a scrutinio segreto.

Una proposta accompagnata dalle polemiche, che ha visto il Governo battuto in aula, avendo espresso parere contrario in merito, e che ha fatto slittare l'approvazione definitiva del ddl che ora deve fare un altro passaggio al Senato prima di diventare legge.

Per il resto, i punti chiave del testo, approvati in quarta lettura dalla Camera, rimangono i medesimi: reato autonomo di omicidio stradale graduato su tre varianti e aggravanti per chi causa la morte di qualcuno guidando in stato di ebbrezza grave o sotto effetto di droghe (in tal caso il carcere va da 8 a 12 anni). Punizione lievemente inferiore (da 5 a 10 anni), per l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

Stretta, speculare, anche per le lesioni stradali, con ipotesi base invariata e pene al rialzo per chi guida ubriaco o drogato (da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime).

Le ipotesi più gravi di omicidio e lesioni si applicano ai conducenti dei mezzi pesanti in presenza di tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l e di fuga del conducente, per il quale scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone o se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. Infine: revoca della patente automatica in caso di condanna o patteggiamento per entrambi i reati (riconseguibile solo dopo 5 anni per le lesioni e 15 per l'omicidio, salvo ipotesi più gravi); raddoppio della prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi; perizie coattive disposte d'ufficio dal giudice.

Data: 21/01/2016 19:25:00
Autore: Marina Crisafi