Depenalizzazione: da reati a illeciti amministrativi e civili
Francesca Servadei - I decreti legislativi numero 7 e numero 8 del 2016, in vigore dal 6 febbraio, modificano sostanzialmente lo scenario dell'ordinamento penale italiano, depenalizzando o abrogando moltissime figure di reato, che vengono ricondotte nel diritto amministrativo e nel diritto civile.
In particolare, il decreto numero 7 provvede ad abrogare alcune figure di reato e a introdurre, al loro posto, degli illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Il decreto numero 8, invece, si occupa di depenalizzazione vera e propria.
Reati abrogati e sanzioni pecuniarie civili
Procedendo con ordine, il d.lgs. n. 7/2016, come accennato, ha provveduto ad abrogare del tutto alcuni reati previsti dal codice penale.
Si tratta, in particolare, della falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), della falsità di foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), dell'ingiuria (art. 594 c.p.), della sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), dell'appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
Tali reati sono sostituiti, sul piano sanzionatorio, da sanzioni pecuniarie di natura civile, di importo variabile tra quello compreso tra 100 e 8.000 euro e quello compreso tra 200 e 12.000 euro.
Si segue, insomma, la scia dei sistemi di common low, che prevedono i cc.dd. punitive damages.
Anche in ragione a tale abrogazione, sono state integrate, modificate e sostituite alcune disposizioni del codice penale.
Si tratta, in particolare, di quelle relative alle altre falsità del foglio firmato in bianco - applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali; all'uso di atto falso; alla soppressione, alla distruzione e all'occultamento di atti veri; ai documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena; ai documenti informatici; ai casi di perseguibilità a querela; all'esclusione della prova liberatoria; alla querela della persona offesa e all'estinzione del reato; alla ritorsione e alla provocazione; al danneggiamento; al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; al danneggiamento di sistemi informatici o telematici; al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Commisurazione delle sanzioni pecuniarie
L'articolo 5 del decreto numero 7 detta, quindi, i criteri da utilizzare per determinare l'importo della sanzione pecuniaria civile.
In particolare occorre fare riferimento alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito e alle condizioni economiche dell'agente.
Reiterazione dell'illecito
Con particolare riferimento alla reiterazione dell'illecito, poi, l'articolo 6 prevede che essa si ha nel caso in cui sia commesso un illecito civile della stessa indole nei quattro anni successivi all'applicazione della sanzione civile.
Procedimento e pagamento
È l'articolo 8 del decreto numero 7, invece, a disciplinare il procedimento che porta all'applicazione della sanzione.
Mentre, per quanto concerne il pagamento della sanzione civile eventualmente irrogata, gli articoli 9 e 10 stabiliscono che la stessa può essere rateizzata e che è devoluta non al danneggiato, bensì a favore della Cassa delle Ammende; si prevede, inoltre, che per la sanzione civile non è possibile stipulare una polizza assicurativa e che essa non è trasmissibile agli eredi.
Retroattività
Il d.lgs. n. 7/2016 detta, infine, alcune disposizioni transitorie e finanziarie.
Tra di esse rileva in particolare quella che sancisce che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del decreto medesimo si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla sua data di entrata in vigore, a meno che il procedimento non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
La norma precisa poi che se i procedimenti sono stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La depenalizzazione
Ad occuparsi di vera e propria depenalizzazione, invece, è il decreto legislativo numero 8/2016.
Tale provvedimento, in particolare, sancisce in via generale che sono depenalizzati tutti i reati sanzionati solo con una pena pecuniaria, quindi con la multa ovvero con l'ammenda, anche se il Legislatore, nelle ipotesi aggravate, preveda per essi la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.
Del resto, deve ritenersi che tali ipotesi aggravate configurino in via generale delle fattispecie autonome di reato, salvo che la Legge disponga diversamente.
Particolarmente importante è sottolineare che non risultano essere stati depenalizzati i reati, pur puniti con la pena pecuniaria, previsti nel codice penale, seppur con alcune eccezioni.
Tali eccezioni vanno ravvisate nelle seguenti fattispecie depenalizzate: il reato di Atti osceni (art. 527, co. 1, c.p.), il reato di Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, co. 1 e 2, c.p.), il reato di Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 528 c.p.), il reato di Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), il reato di Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) e il reato di Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
Sono inoltre esclusi dalla depenalizzazione i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti da una serie di provvedimenti indicati in allegato al citato Decreto Legislativo, come per esempio: i reati concernenti l'ambiente, il territorio e il paesaggio, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza pubblica, gli alimenti e le bevande, la proprietà intellettuale e industriale, l'edilizia e l'urbanistica, le armi e gli esplosivi, i giochi d'azzardo e le scommesse, le elezioni e il funzionamento dei partiti.
Altri specifici reati, invece, rientrano nella depenalizzazione. Si tratta, più in particolare, di alcune fattispecie attinenti all'uso di apparecchi radioelettrici privati, alla protezione del diritto d'autore, ai beni oggetto di confische, sequestri o altri atti adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano, ai provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili, ai provvedimenti straordinari per la ripresa economica, alle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Sanzioni per le violazioni depenalizzate
In sostituzione della rilevanza penale, il decreto legislativo numero 8/2016 prevede un regime sanzionatorio amministrativo.
Esso è disciplinato, nel dettaglio, dagli articoli 1, comma 5, 2, 3 e 6.
Soffermandoci in particolare sull'articolo 1, comma 5, che è la norma di carattere generale, esso prevede che la somma dovuta è pari all'ammontare della multa e dell'ammenda, ma in ogni caso non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Autorità competente
Il decreto numero 8, infine, non omette di indicare quale sia l'autorità competente. E lo fa all'articolo 7, il quale individua l'organo preposto ad applicare le sanzioni, statuendo che:
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 (depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni) sono competenti le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. Nel caso di mancata previsione è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) il Prefetto ha la competenza per tutte quelle violazioni di cui all'articolo 2 (depenalizzazione di reati del codice penale);
c) per le violazioni di cui all'articolo 3 (altri casi di depenalizzazione), infine, sono competenti: "a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3".
Violazioni commesse anteriormente
Particolarmente importante è, poi, l'articolo 8 del d.lgs. n. 8/2016 (Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse). Da esso, infatti, si evince il carattere retroattivo della disciplina.
Oltretutto, nel caso in cui per il reato depenalizzato sia stata pronunciata sentenza di condanna ovvero decreto irrevocabile, il Giudice dell'Esecuzione revoca il provvedimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
Altra norma interessante del decreto numero 8 è, infine, l'articolo 9, il quale si occupa della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, prevedendo che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro la prima decade del mese di maggio), l'autorità giudiziaria è tenuta trasmettere all'autorità amministrativa tutti quegli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Ciò salvo che, alla medesima data, il reato risulti prescritto ovvero estinto per altra causa.
Nel caso in cui l'azione penale non sia stata ancora esercitata, quindi ci si trovi nel limbo dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ex articolo 415 bis del Codice di Procedura Penale, è il Pubblico Ministero a trasmettere gli atti all'autorità competente e, nel caso in cui il procedimento sia stato iscritto, ad annotare la relativa trasmissione nel registro delle notizie di reato. È opportuno osservare che, nel caso in cui il reato sia estinto per qualsiasi causa, il Pubblico Ministero ne chiede l'archiviazione. Tale richiesta e il relativo decreto possono, secondo il citato articolo 9, avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
Nel caso in cui invece l'azione penale sia stata già esercitata, l'organo giudicante pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 129 del Codice di Rito (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità): trattasi di una pronuncia inappellabile in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
L'articolo 9 prosegue affermando che, quando è stata invece pronunciata sentenza di condanna, "il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".
La violazione viene notificata entro 90 giorni ai trasgressori residenti nel territorio italiano, mentre entro 370 giorni laddove siano residenti oltre i confini nazionali. L'articolo prosegue con la previsione di un beneficio nel caso in cui il trasgressore paghi entro 60 giorni dalla notifica: in tal caso la sanzione viene ridotta alla metà, ma rimangono le spese del procedimento; il pagamento estingue il procedimento.
Data: 06/02/2016 12:30:00Autore: Abg. Francesca Servadei