Drogarsi e mettersi alla guida non è reato
di Valeria Zeppilli – In materia di guida in stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di stupefacenti, occorre tenere bene a mente una distinzione: la fattispecie di reato di cui all'articolo 187 del codice della strada si configura solo quando effettivamente il soggetto guidi in condizioni fisiche e psichiche alterate a causa dell'assunzione di droghe.
A tal fine non è, quindi, sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti prima di mettersi al volante.
Ad averlo recentemente chiarito è stata la sentenza numero 3623/2016, depositata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione il 27 gennaio scorso (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, l'imputata era ricorsa ai giudici di legittimità per veder alleggerita la sua condanna in considerazione del fatto che l'esame clinico, cui la stessa era stata sottoposta per verificare l'utilizzo da parte sua di stupefacenti, non sarebbe idoneo a stabilire se la riscontrata assunzione delle droghe sia avvenuta effettivamente immediatamente prima di mettersi alla guida o, invece, nei giorni precedenti.
Proprio sulla base delle argomentazioni sopra riportate il ricorso della donna è stato accolto.
Per i giudici, infatti, occorre tenere ben presente un'importante distinzione: mentre per accertare la guida in stato di ebbrezza sono sufficienti l'accertamento del superamento del tasso limite o anche solo la prova sintomatica dell'ebbrezza, per il reato di cui l'articolo 187 del codice della strada non è così.
L'assunzione di droghe nei momenti precedenti la guida deve essere riscontrata sia attraverso un accertamento tecnico-biologico, sia attraverso altre circostanze che provino la situazione di alterazione psico-fisica.
Data: 29/01/2016 21:30:00Autore: Valeria Zeppilli