Il contrabbando non è più reato
di Valeria Zeppilli – Tra i numerosi reati depenalizzati recentemente dal nostro Governo (su quali leggi più in generale: "Ingiuria, marijuana, guida senza patente: ecco tutti i reati definitivamente cancellati"), anche alcune ipotesi di contrabbando escono di scena.
Con l'obiettivo di deflazionare il sistema penale e di garantire che il sistema sanzionatorio sia adeguato ed effettivo, alcuni illeciti penali previsti dal Testo unico delle leggi doganali sono infatti stati trasformati in semplici illeciti amministrativi.
Ci si riferisce, in particolare, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.
Sono poi depenalizzati il contrabbando nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.
Non avranno più rilevanza penale, inoltre, il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973.
In tutti tali casi, la vecchia sanzione era quella della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine. Essa lascia il posto alla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.
Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche la pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.
Anche tali due fattispecie (sanzionate prima, rispettivamente, con la multa fino a 258 euro e con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere) saranno oggi punite solo con la sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.
L'applicazione delle sanzioni amministrative, peraltro, in tutti i casi visti ha efficacia retroattiva, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Eccezioni
Nonostante l'opera diffusa di depenalizzazione, tuttavia, alcune fattispecie di contrabbando continueranno a costituire reato.
Si tratta delle ipotesi aggravate, di cui all'articolo 295 del Testo unico delle leggi doganali.
Ci si riferisce, più in particolare, ai casi in cui il contrabbando sia commesso da persona sorpresa a mano armata o da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.
Restano penalmente rilevanti, poi, i casi di contrabbando connessi con altri delitti commessi contro la pubblica fede o contro la pubblica amministrazione e quelli commessi da soggetto associato per commettere delitti di contrabbando che abbia commesso uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.
Data: 29/01/2016 19:00:00Autore: Valeria Zeppilli