Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: extracontrattuale anche per i medici convenzionati

Con il ddl Gelli approvato nei giorni scorsi, la responsabilità contrattuale resta solo per le strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private


di Valeria Zeppilli – Nei giorni scorsi, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il d.d.l. Gelli di riforma delle professioni sanitarie (leggi: "Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità").

Secondo quanto previsto dal testo, almeno nella sua attuale formulazione, sono numerose le modifiche apportate al vecchio impianto relativo alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Tra di queste non può di certo passare inosservata l'estensione della responsabilità extracontrattuale ai medici convenzionati.

In sostanza, il d.d.l. supera la "vecchia" teoria del contratto sociale, trasformando, ex lege, la responsabilità civile in responsabilità extracontrattuale. E lo fa non solo per chi lavora all'interno di una struttura sanitaria, ma anche per i medici convenzionati.

L'articolo sette del testo approvato nei giorni scorsi, infatti, precisa che rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile sia gli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvalgano le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o provate, sia coloro che svolgano la propria prestazione sanitaria in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Così, viene ribaltato l'onere probatorio relativo all'effettiva responsabilità medica, onere che ricadrà ora in capo al danneggiato.

Insomma: la responsabilità contrattuale resta solo per le strutture sanitarie e le strutture sociosanitarie sia pubbliche che private, obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa.

Data: 31/01/2016 17:24:00
Autore: Valeria Zeppilli