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La procura generale alle liti

In cosa consiste la procura generale alle liti, quali sono i suoi limiti, le sue possibilità e i suoi rapporti con gli enti collettivi. Guida con fac-simile


di Valeria Zeppilli – La procura alle liti è quello strumento idoneo ad abilitare il difensore a stare in giudizio in rappresentanza di una parte.

Essa è disciplinata, nel processo civile, dall'articolo 83 del codice di rito, il quale, dopo aver stabilito che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura, precisa che la procura alle liti può essere generale o speciale.

Essa, in ogni caso, deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

In via generale, la procura va rilasciata prima del compimento degli atti processuali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, a determinate condizioni è possibile, che essa sia rilasciata anche dopo che la notificazione del primo atto processuale.

La procura generale

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Soffermandoci in questa sede, in particolare, sulla procura generale, occorre precisare innanzitutto che essa è così definita quando per il suo tramite il difensore assume il potere di rappresentare il cliente in tutte le cause che lo riguarderanno, sia come attore che come convenuto. Si prescinde, insomma, dall'espressa indicazione delle liti cui la procura si riferisce.

Nonostante ciò, al momento in cui la parte rappresentata da un avvocato con procura generale si costituisce in giudizio, non è mai sufficiente che la procura stessa sia semplicemente richiamata. Occorre, infatti, provvedere comunque al suo deposito.

Se ciò non avviene, tuttavia, il giudice può dichiarare l'invalidità della costituzione solo dopo aver infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.

Procura generale: il limite del ricorso in Cassazione

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Nonostante, come detto, la procura generale alle liti abiliti il difensore a rappresentare il cliente in tutte le cause in cui lo stesso sia coinvolto, non bisogna tuttavia dimenticare un'importante circostanza: non è possibile avvalersi di una procura generale per proporre un ricorso per cassazione.

Ai sensi dell'articolo 365 del codice di procedura civile, infatti, questo necessita di una procura speciale.

Procura generale ed enti collettivi

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Con riferimento alla procura generale alle liti, è interessante osservare quali siano i suoi rapporti con gli enti collettivi.

Si veda, innanzitutto, il caso in cui essa sia rilasciata da una persona fisica in qualità di organo di una persona giuridica.

In questa ipotesi, nel caso in cui tale soggetto cessi dalla sua carica e quest'ultima venga ad essere ricoperta da un nuovo soggetto, la procura rimarrà comunque valida nei confronti dell'ente collettivo. Infatti è la volontà di quest'ultimo ad essere stata espressa nel conferimento della procura generale, anche se ciò è avvenuto per il tramite (necessario) di una persona fisica.

La procura generale è, insomma, un atto del rappresentato e non del rappresentante e, quindi, potrà cessare di produrre i suoi effetti esclusivamente con una diversa manifestazione di volontà del solo rappresentato.

Si veda, poi, il caso di procura generale alle liti rilasciata da una parte, che sia anche rappresentante di altro diverso soggetto, solo con riferimento ai propri personali interessi.

In tale ipotesi, il procuratore generale alle liti non può mai ritenersi ex se legittimato a rappresentare anche il soggetto rappresentato da chi gli abbia rilasciato la procura.

Procura generale e nomina di procuratori speciali

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La procura generale alle liti non ricomprende tra i poteri che è di per sé idonea a conferire anche quello di nominare un altro, diverso, procuratore speciale.

Tale nomina, infatti, non rappresenta un'estrinsecazione del potere di rappresentanza processuale, ma, semmai, solo del diverso potere di rappresentanza sostanziale.

Tuttavia, ciò non vuol dire che unitamente e contestualmente alla procura generale alle liti non sia possibile anche conferire una forma di rappresentanza sostanziale e legittimare così il procuratore generale a nominare altri procuratori.

Fac-simile procura generale alle liti

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Vedi anche:
La procura speciale alle liti - La procura nel processo penale - Contratti: La procura speciale - Contratti: la procura generale

Il giorno _________ il mese _______ l'anno ________, presso e nel mio studio sito in ________ alla via_________ n. ______ innanzi a me notaio dott. __________, iscritto nel collegio notarile del distretto di __________

Alla presenza del Sig._________ nato a __________ il ________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________) e del Sig. ___________ nato a _________ il _________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________), testimoni in possesso dei requisiti di legge

È comparso personalmente il Sig._________ nato a __________ il ________ e residente in ______________ alla via____________ n. ____ (C.F.: _______________) di professione ________, il quale costituisce e nomina quale suo procuratore generale alle liti l'Avv. ___________ del Foro di ____________, nato a ______________ il _____________ e residente in __________ alla via ______________ n. ___ (C.F.: ___________________), con studio in _______________ alla via __________________ n. __________________, presso il quale il sig. ______________ dichiara di eleggere domicilio.

Il Sig. _________________________ autorizza sin da ora l'Avv. _______________ a difendere e patrocinare tutte le cause, iniziate o ancora da inziare, nelle quali egli è o sarà coinvolto attivamente o passivamente, avanti agli Uffici del Giudice di Pace, ai Tribunali e alle Corti d'Appello, avanti ai giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, nonché ai collegi arbitrali.

A tal fine il Sig. __________________ conferisce all'Avv. _______________ ogni e più ampia facoltà relativa alle cause medesime, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Luogo, data ____________

Firme (del mandante, dei testimoni e del notaio, anche per autentica)

Data: 20/11/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli